APPALTI PUBBLICI - SOLO DOPO LA MANCATA
COMPROVA DEI REQUISITI DA PARTE SIA DEL
PRIMO CHE DEL SECONDO CLASSIFICATO SI PROCEDE AL RICALCOLO DELLA SOGLIA DI
ANOMALIA
(Consiglio di Stato sez.IV
17/9/2007 n. 4840)
L’art. 10, comma 1, quater,
va inteso nel senso che si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell’offerta solo quando entrambi i partecipanti alla gara
(classificatasi ai primi due posti nella graduatoria provvisoria) non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, non potendosi
ammettere che il comportamento del secondo classificato (di per sé
influenzabile da sollecitazioni esterne, miranti alla rideterminazione della
soglia di anomalia) abbia decisivo rilievo per l’aggiudicazione della gara.
. . .
omissis . .
5. Ritiene la Sezione che risultano
fondate e vanno accolte le censure con cui l’appellante ha lamentato
l’illegittimità della previsione del bando (e degli atti conseguenti),
riguardante la rideterminazione della media, per contrasto con l’art. 10, comma
1 quater, ultima parte, della legge n. 109 del 1994 (per il quale, qualora
l’aggiudicatario provvisorio e il concorrente che segue in graduatoria “non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le
suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell’offerta ed alla conseguente nuova aggiudicazione”).
Tale disposizione ha dato luogo a
due opposte letture
Per un primo orientamento (già
affermato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con l’atto n. 15 del
30 marzo 2000 e seguito dalla Sez. VI di questo Consiglio con la decisione 5
settembre 2005, n. 4512), l’ultima parte del riportato art. 10, comma 1 quater,
si applica quando l’aggiudicatario provvisorio o il secondo classificato non
comprovi il possesso dei requisiti: basta che uno di essi non dia tale prova,
affinché si proceda alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell’offerta ed alla conseguente nuova aggiudicazione.
A tale orientamento è riconducibile
la sentenza gravata del TAR per l’Emilia Romagna n. 1091 del 2004, che in
sostanza si fonda sulle medesime considerazioni poste a base della richiamata
decisione della Sez. V n. 4512 del 2005 (riguardante, peraltro, il diverso caso
in cui l’aggiudicatario provvisorio non aveva comprovato il possesso dei
requisiti) e cioè:
- la ratio della norma, volta a
considerare ‘inesistente’ l’offerta dei soggetti che non abbiano comprovato il
requisiti di partecipazione;
- l’esigenza che si evitino pericoli
di turbativa che, alterando il calcolo della media, conducano ad aggiudicazioni
in favore di imprese predeterminate.
Per un secondo orientamento
(affermato da questa Sezione proprio nel corso del primo grado del presente
giudizio, con l’ordinanza cautelare 4 giugno 2002, n. 2277), l’ultima parte del
riportato art. 10, comma 1 quater, si applica invece quando sia
l’aggiudicatario provvisorio che il secondo classificato non comprovino il
possesso dei requisiti.
Dopo maturo esame, ritiene la
Sezione che vada seguito questo secondo orientamento
E’ decisivo il dato testuale della
norma, che adopera la forma plurale, nel senso che “si applicano le suddette
sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell’offerta ed alla conseguente nuova aggiudicazione” quando l’aggiudicatario
provvisorio e il concorrente che segue in graduatoria “non forniscano la prova
o non confermino le loro dichiarazioni”.
Infatti, tra più possibili
interpretazioni di una norma, si deve seguire quella più conforme al suo dato
letterale.
Il legislatore ha distinto due fasi
procedimentali:
- la prima è caratterizzata dalla
verifica ‘a campione’ del possesso dei requisiti ed è finalizzata alla
identificazione dell’aggiudicatario provvisorio;
- la seconda riguarda la verifica
del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario provvisorio e del
concorrente che segue in graduatoria e comporta l’attivazione di un eventuale
subprocedimento (volto alla determinazione della nuova soglia di anomalia),
caratterizzato dalla compresenza degli atti sanzionatori (che presuppongono
distinti comportamenti imputabili sia all’aggiudicatario provvisorio che al
concorrente che segue in graduatoria) e della determinazione della nuova soglia
di anomalia.
In tale seconda fase, anche per il
principio del buon andamento dell’azione amministrativa, non può ammettersi –
per di più in difetto di una norma espressa – che il comportamento del
concorrente che segue in graduatoria possa incidere sulla sfera giuridica dell’aggiudicatario
provvisorio (specie in considerazione del fatto che, a seguito della avvenuta
conoscenza del contenuto delle offerte, la scelta del medesimo concorrente
andrebbe a beneficiare un altro, che avrebbe così tutto l’interesse a
sollecitare la mancata prova della sussistenza dei requisiti, con una negativa
incidenza sul principio del giusto procedimento, di per sé non evitabile
unicamente con la possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del
concorrente secondo graduato).
In altri termini, l’art. 10, comma
1, quater, va inteso nel senso che si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell’offerta solo quando entrambi i partecipanti alla gara
(classificatasi ai primi due posti nella graduatoria provvisoria) non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, non potendosi
ammettere che il comportamento del secondo classificato (di per sé
influenzabile da sollecitazioni esterne, miranti alla rideterminazione della
soglia di anomalia) abbia decisivo rilievo per l’aggiudicazione della gara.
. . .
omissis . .