REGIME FISCALE DELLA
CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE COSTITUENTE “PRIMA CASA”
(Risoluzione 8/8/07 n. 213/E)
La cessione della nuda proprietà di
un immobile adibito ad abitazione principale del cedente, avvenuta entro 5 anni
dall’acquisto soggetto ad IVA, determina la decadenza dalle agevolazioni
fiscali di cui si è fruito per l’acquisto della “prima casa” (alle stesse
conclusioni si giunge nell’ipotesi di cessione soggetta ad imposta di
Registro).
Così si è espressa l’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n. 213/E dell’8 agosto 2007, nella quale è stato
precisato che, se viene venduta la sola nuda proprietà di un’abitazione nei 5
anni dall’acquisto, la decadenza dai benefici “prima casa”, di cui alla nota
II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/1986, comporta:
- il recupero, da parte degli Uffici
territoriali, della differenza tra l’IVA con aliquota ordinaria, applicabile in
assenza di agevolazioni alle cessioni di abitazioni non di lusso (pari al 10%)
e quella versata al momento dell’acquisto dell’unità abitativa con i requisiti
“prima casa” (pari al 4%), limitatamente al valore della nuda proprietà;
- l’applicazione di una sanzione, in
misura pari al 30% di tale differenza, e di eventuali interessi di mora.
Per contro, l’Amministrazione
finanziaria ha confermato che, poichè il cedente ha utilizzato l’immobile come
propria abitazione per la maggior parte del periodo intercorrente tra
l’acquisto ed il trasferimento della nuda proprietà, l’operazione in questione
non genera una plusvalenza tassabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b,
del D.P.R. 917/1986.