IRPEF
- DISCIPLINA DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE ALLA FONTE EFFETTUATI IN ECCEDENZA -
CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Ris.
min. 2/11/98, n. 165/E)
II
Ministero delle Finanze, con risoluzione 2
novembre 1998, n. 165/E ha fornito alcuni chiarimenti in merito al
l'interpretazione di alcune norme contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n.
445, contenente il "Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti
delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e
sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano
ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non
significativo".
Il
decreto n. 445/1997, come modificato dal D.P.R. 8 luglio 1998, n. 263, dispone
infatti che, a decorrere dall'anno 1998, il sostituto d'imposta, che abbia
erroneamente effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura
superiore a quanto effettivamente trattenuto al sostituito, ha facoltà di
scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi effettuati nello stesso
periodo d'imposta, evitando di dover presentare istanza di rimborso. Tale
scomputo può essere effettuato dai versamenti delle ritenute relative alla
stessa categoria di reddito relativamente alla quale è stato effettuato il
versamento in eccedenza.
Qualora
l'eccedenza non sia compensata nello stesso periodo d'imposta, il sostituto ha
diritto di scomputare la stessa in diminuzione dei versamenti relativi al
periodo d'imposta successivo; in alternativa allo scomputo, il sostituto può
chiedere il rimborso dell'intera somma versata in eccedenza nella dichiarazione
unica o di Mod. 770 dei sostituti d'imposta prevista dall'art. 7 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
Nel
caso in cui l'eccedenza non sia computata in diminuzione nella dichiarazione
dei sostituto d'imposta relativa al periodo d'imposta successivo, o nel caso in
cui la dichiarazione stessa non sia presentata, il sostituto può chiedere il
rimborso di tale eccedenza secondo le norme generali sul rimborso dei
versamenti diretti, di cui all'art. 38 dei D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il
menzionato diritto di scelta tra riporto e rimborso dell'eccedenza va
esercitato per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. Tuttavia, nell'ipotesi
in cui il sostituto abbia optato per il riporto, la parte dell'eccedenza che
non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo
costituisce eccedenza per il periodo stesso, con la conseguenza che sarà
oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.
Se
l'eccedenza è recuperata tramite scomputo dai versamenti successivi non
competono interessi, che viceversa sono riconosciuti in caso di rimborso.
Questi decorrono dai secondo semestre successivo alla presentazione della
dichiarazione nella quale l'eccedenza stessa è stata indicata (Mod. 770 o
unico) o dall'istanza di rimborso.
li
Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 165/E, ha chiarito,
innanzitutto, con quali modalità debba essere effettuato io scomputo delle
eccedenze di ritenute, di cui all'art. 1, comma 1, dei D.P.R. n. 44511997. In
particolare, ha puntualizzato che lo scomputo in parola deve essere effettuato
dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella
quale le eccedenze sono maturate, intendendosi, per categorie di reddito,
quelle individuate dall'art. 6 dei D.P.R. n. 917/1998. Ai sensi della norma da
ultimo citata, i redditi sono classificati nelle seguenti categorie: redditi
fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro
autonomo; redditi d'impresa; redditi diversi. Ciò comporta che le somme versate
in eccedenza, ad esempio, su redditi di lavoro dipendente potranno essere
scomputate soltanto dai versamenti successivi alle ritenute relative a questa
stessa categoria reddituale.
Il
Ministero precisa, inoltre, che le stesse eccedenze non possono essere
compensate con il Mod. F24, in sede di versamenti unitari di imposte e
contributi da parte dei soggetti già interessati al regime della compensazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 17 dei decreto legislativo n. 24111997, nell'ambito
dei versamenti unitari possono essere compensati solamente i crediti risultanti
dalle dichiarazioni, mentre il Mod. 770 presenta, ad oggi, carattere meramente
riepilogativo, che non permette dì esporre alcun credito. Dei resto, il Mod.
F24, nella sua attuale versione, non riporta la colonna "importi a
credito", in corrispondenza delle righe relative alle ritenute alla fonte
della Sezione Erario.
Tuttavia,
precisa il Ministero delle Finanze, dal prossimo anno il Mod. 770 potrà
concludersi a credito, in quanto l'art. 1, comma 2 dei D.P.R. n. 445/1997
consente, come accennato, in caso di mancato esercizio della facoltà di
scomputo nello stesso periodo d'imposta nel quale le eccedenze sono maturate,
la scelta fra lo scomputo interno dai versamenti relativi al periodo d'imposta
successivo e la richiesta di rimborso in dichiarazione. Pertanto, le eccedenze
in parola potranno essere utilizzate, da chi effettua la compensazione, nei
Mod. F24, che dovrà essere opportunamente modificato, con l'aggiunta della
colonna "importi a credito".
Dalle
indicazioni di cui sopra discende che, fino al termine iniziale di
presentazione della prossima dichiarazione dei sostituti d'imposta
(dichiarazione relativa ai redditi corrisposti nel 1998), le ritenute versate
in eccesso rispetto a quelle trattenute potranno essere utilizzate solo per
effettuare minori versamenti di ritenute per le stesse categorie di reddito entro
le quali sono maturate. Nel Mod. F24 dovrà essere indicato l'importo a debito
al netto dell'eccedenza scomputata.
Decorso
tale termine, i sostituti d'imposta potranno scegliere di compensare
l'eventuale residuo in eccedenza in sede di versamenti unitari, previa
indicazione della scelta nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, e
dell'importo residuo in eccedenza nel Mod. F24, fra gli importi a credito. Ciò
permetterà al sostituto d'imposta dì far valere le eccedenze di ritenute
versate ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi oggetto di
versamento unitario, e non solo delle ritenute della stessa categoria di
reddito.
Il
Ministero fornisce, inoltre, chiarimenti in merito all'interpretazione
dell'art. 1, comma 5, dei D.P.R. n. 445/1997. ai sensi dei quale, come già
detto, nei caso in cui l'eccedenza già riportata non sia computata in
diminuzione nella dichiarazione del sostituto d'imposta relativa al periodo
d'imposta successivo, o nel caso in cui la dichiarazione stessa non sia
presentata, il sostituto può chiedere, nel termine di 18 mesi, il rimborso di
tale eccedenza secondo le norme generali sul rimborso dei versamenti diretti,
di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai riguardo, il
Dicastero precisa che, limitatamente al meccanismo di rimborso in parola, la
data di decorrenza del termine di 18 mesi non è quella dei versamento in
eccesso, come previsto dall'art. 38 dei D.P.R. n. 602/1973. Secondo il
Ministero delle Finanze, il termine di 18 mesi, previsto dall'art. 1, comma 5,
del D.P.R. n. 445/1997, deve essere computato dall'ultimo giorno utile per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
corso dei quale l'eccedenza non è stata computata in diminuzione, sia
nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non sia presentata, sia nel caso in cui
nella stessa non sia riportata l'eccedenza non ancora utilizzata.
Infine,
alcuni chiarimenti riguardano l'art. 2 del D.P.R. n. 445/1997, che prevede
ulteriori semplificazioni per i sostituti d'imposta che nel corso dell'anno
erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti, ed
effettuano ritenute per importi non superiori a 2 milioni di lire. Per quanto
di interesse, si segnala che il Ministero ha chiarito, fra l'altro, che l'agevolazione,
consistente nel versare le suddette ritenute alle scadenze previste dal citato
art. 2, anziché mensilmente, è una facoltà e non un obbligo per il sostituto
d'imposta, che, pertanto, può scegliere di continuare a versare le ritenute
alle scadenze tradizionali.
DIPARTIMENTO
ENTRATE
RISOLUZIONE
N.165/E DEL 2/11/98
Con
la nota suindicata codesta Confederazione ha chiesto alla Scrivente di
esprimere il proprio parere in ordine all'interpretazione di alcune norme
contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.
In
particolare, codesta Confederazione ha chiesto di conoscere:
1)
con quali modalità debba essere effettuato lo scomputo delle eccedenze di
ritenute versate in eccesso, previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R.
n.
445/1997;
2)
se il versamento delle c.d. "ritenute minime" (cioè di ammontare non
superiore a due milioni e relative a compensi di lavoro autonomo erogati a non
più di tre soggetti) con la cadenza prevista dall'art. 2 del citato D.P.R.,
anzichè con quella mensile, abbia carattere obbligatorio o opzionale;
3)
da quale momento decorra il termine per la presentazione dell'istanza di
rimborso di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso,
contemplato dall'art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 445/1997, di eccedenza già riportata
e non utilizzata, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione o di
mancato inserimento della stessa nella dichiarazione.
In
riferimento a tali quesiti si osserva quanto segue.
1)
L'art. 1 del D.P.R. n. 445/1997 stabilisce che "il sostituto d'imposta che
abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore
rispetto a quanto effettivamente trattenuto ha facoltà di scomputare
l'eccedenza dai versamenti successivi. Tale scomputo è consentito dai
versamenti delle ritenute relative alle stesse categorie di reddito".
Il
sostituto, perciò, deve operare uno scomputo "interno", cioè dai
versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale
le eccedenze sono maturate, intendendosi per categorie di reddito quelle
individuate dall'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Non
è, invece, previsto che le eccedenze in argomento possano essere compensate ai
sensi del D. Lgs. n. 241/1997, vale a dire utilizzando il mod. F24.
Del
resto, in virtù di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n.
241/1997, nell'ambito dei versamenti unitari possono essere compensati
esclusivamente i "crediti risultanti dalle dichiarazioni", mentre, com'è
noto, il mod. 770 finora, avendo un carattere meramente riepilogativo, non
permetteva di esporre un credito. Ne deriva che, non essendo attualmente
possibile che dal mod. 770 emergano dei crediti, il mod. F24, nella sua attuale
configurazione, non consente materialmente di riempire la colonna "importi
a credito" in corrispondenza delle righe relative alle ritenute alla
fonte.
In
avvenire, però, il mod. 770, potrà concludersi a credito, in quanto l'art. 1,
comma 2, fornisce, in caso di mancato esercizio della facoltà di scomputo nello
stesso periodo d'imposta nel quale le eccedenze sono maturate, l'opzione fra lo
scomputo interno dai versamenti relativi al periodo d'imposta successivo e la
richiesta di rimborso in dichiarazione. Di conseguenza, verrà meno il motivo
ostativo all'utilizzazione delle eccedenze in argomento nel mod. F24, che,
naturalmente, dovrà essere opportunamente modificato.
Alla
luce di quanto precede, fino al termine iniziale di presentazione della
prossima dichiarazione le predette eccedenze potranno essere utilizzate
soltanto portandole in diminuzione dall'ammontare delle ritenute da versare per
le stesse categorie di reddito sulle quali sono maturate, indicando nel modello
di versamento (mod. F24 o c.d. "delega azzurra") l'importo dovuto al
netto dell'eccedenza scomputata.
Decorso
tale termine, però, il sostituto potrà anche scegliere di compensare
l'eventuale residuo di eccedenza in sede di versamento unitario, previa
indicazione di tale scelta in dichiarazione e inserendolo nel mod. F24 tra gli
"importi a credito".
Ciò,
naturalmente, comporta, per il sostituto, il vantaggio di far valere le
eccedenze ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi previsti
dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, e non solo delle ritenute della
stessa categoria reddituale.
2)
L'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445/1997 indica, per i sostituti che erogano
soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e per un importo
complessivo non superiore a due milioni di lire, le seguenti scadenze di
pagamento:
-
il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto delle
imposte sui redditi, per le ritenute operate nei mesi da gennaio ad aprile;
-
il termine stabilito per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte
sui redditi, per le ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre;
-
il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, per
le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre.
In
proposito, si sottolinea che la norma ha evidenti ed esclusive finalità
agevolative - come peraltro confermato dalla rubrica ("Semplificazione
degli adempimenti di alcuni sostituti
d'imposta") - e, quindi, deve essere considerata opzionale, e non
obbligatoria, la scelta delle modalità di svolgimento degli adempimenti di
versamento dalla stessa previste, scelta da indicare nella dichiarazione
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata effettuata. Il
sostituto, perciò, se lo ritiene preferibile, può continuare ad effettuare i
versamenti delle ritenute alle scadenze tradizionali.
Con
l'occasione, si fa presente che i soggetti che effettueranno il versamento
delle ritenute minime entro i termini stabiliti dall'art. 2, comma 1, D.P.R. n.
445/1997, dovranno servirsi dello stesso codice tributo finora utilizzato,
indicando, nello spazio del periodo di riferimento relativo al mese, l'ultimo
mese del periodo stesso, determinato ai sensi delle lettere a), b) e c) dello
stesso art. 2, comma 1.
3)
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/1997 consentono al sostituto che
non abbia operato lo scomputo previsto dal comma 1, sopra citato, di scegliere,
nelle due dichiarazioni successive, fra il riporto a nuovo e la richiesta di
rimborso in dichiarazione. Ai sensi del comma 5, il sostituto, se non ha utilizzato
l'eccedenza già riportata, può chiederne il rimborso con un istanza ex art. 38
D.P.R. 29/9/1973, n. 602.
Al
riguardo si osserva preliminarmente che tali disposizioni riproducono
testualmente quelle sul riporto ed il rimborso delle eccedenze relative alle
imposte sui redditi, contenute nell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.
Ciò
premesso, si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 445 - così
come ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988- le condizioni per la
presentazione dell'istanza di rimborso non possono che maturare oltre il
diciottesimo mese dalla data del versamento, per cui, se il termine dei
diciotto mesi contemplato dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 venisse fato decorrere
da tale data, l'istanza in argomento non potrebbe, di fatto, essere mai
presentata ed il 5 comma in parola sarebbe inapplicabile.
Pertanto,
è inevitabile la conclusione che - ovviamente con esclusivo riferimento al
peculiare sistema creato dall'art. 1 del D.P.R. n. 445/1997 e a quello
delineato dall'art. 4 del D.P.R. n. 42/1988 - la data di decorrenza del termine
di diciotto mesi debba essere diversa da quella del versamento in eccesso. In
particolare, si ritiene che tale data sia individuabile nell'ultimo giorno
utile per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso
del quale l'eccedenza non è stata computata in diminuzione, naturalmente
nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non venga presentata oppure in essa non
sia riportata l'eccedenza stessa, pur se non ancora utilizzata.