IVA SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI - ALIQUOTE APPLICABILI
(Risoluzione 12/9/07, n. 249/E e
12/9/07, n. 250/E)
L’Agenzia delle Entrate precisa le
aliquote IVA applicabili alle prestazioni aventi ad oggetto lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In particolare:
- le prestazioni aventi ad oggetto
lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dall’attività di selezione
meccanica dei rifiuti solidi urbani, aventi la codifica C.E.R. (Catalogo
europeo dei rifiuti) “19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di
rifiuti”, debbano essere fatturate dalle ditte appaltatrici con applicazione
dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127 sexiesdecies della Tabella A,
Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Sono, infatti, assoggettate
all’aliquota ridotta del 10%, le prestazioni di gestione dei rifiuti speciali
individuati dalla lettera g) dell’art. 184, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006
(“rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”) e
dei rifiuti speciali di cui alla successiva lett. n) del medesimo articolo
(“rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi
urbani ”).
- i rifiuti relativi ai capitoli 19
e 20 dell’elenco di cui al Allegato D sono riconducibili, rispettivamente, nei
rifiuti speciali di cui alla lett. g) dell’art. 184, comma 3, del D. Lgs. n.
152/2006 e nei rifiuti urbani di cui al comma 2 del citato articolo 184 del
medesimo decreto; conseguentemente, le prestazioni di gestione aventi ad
oggetto lo smaltimento dei rifiuti identificati dai predetti codici 19 e 20
sono assoggettabili all’aliquota ridotta del 10%, ai sensi del n.
127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972.