IVA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ALIQUOTE APPLICABILI

(Risoluzione 12/9/07, n. 249/E e 12/9/07, n. 250/E)

 

 

L’Agenzia delle Entrate precisa le aliquote IVA applicabili alle prestazioni aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In particolare:

- le prestazioni aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, aventi la codifica C.E.R. (Catalogo europeo dei rifiuti) “19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti”, debbano essere fatturate dalle ditte appaltatrici con applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127 sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Sono, infatti, assoggettate all’aliquota ridotta del 10%, le prestazioni di gestione dei rifiuti speciali individuati dalla lettera g) dell’art. 184, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 (“rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”) e dei rifiuti speciali di cui alla successiva lett. n) del medesimo articolo (“rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani ”).

- i rifiuti relativi ai capitoli 19 e 20 dell’elenco di cui al Allegato D sono riconducibili, rispettivamente, nei rifiuti speciali di cui alla lett. g) dell’art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e nei rifiuti urbani di cui al comma 2 del citato articolo 184 del medesimo decreto; conseguentemente, le prestazioni di gestione aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti identificati dai predetti codici 19 e 20 sono assoggettabili all’aliquota ridotta del 10%, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972.