DECRETO “VISCO
BERSANI” - SVALUTAZIONI PER RISCHIO CONTRATTUALE DELLE RIMANENZE DI OPERE
ULTRANNUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
(Risoluzione 24/8/07, n. 237/E)
Le svalutazioni per rischio
contrattuale delle opere ultrannuali, effettuate fino al periodo d’imposta
antecedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006, non devono essere
riprese a tassazione in sede di determinazione delle imposte dovute per il
periodo d’imposta 2006, ma saranno assoggettate a tassazione nel periodo
d’imposta in cui le stesse verrano completate.
Così ribadisce l’Amministrazione
finanziaria che con la Risoluzione n. 237/E del 24 agosto 2007, fornisce
ulteriori chiarimenti in ordine all’abrogazione del comma 3 dell’art.93 del
TUIR D.P.R. 917/1986[1].
Come noto, infatti, nell’ambito
della determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale, l’art.36, comma 20, del D.L. 223/2006 ha
eliminato (abrogando il comma 3 dell’art.93 del TUIR - D.P.R. 917/1986) la
possibilità di operare la riduzione per rischio contrattuale, prima consentita
nella misura massima del 2% (elevata al 4%, in caso di opera eseguita
all’estero), facoltà in sostanza abrogata con effetto a partire dal periodo
d’imposta 2006.
Al riguardo, con la Circolare 34/E
del 21 novembre 2006, l’Agenzia aveva precisato che, ai fini del calcolo dell’acconto
per il periodo d’imposta 2006 (versato entro il 30 novembre 2006), occorreva
rideterminare l’imposta relativa al 2005 eliminando solo la svalutazione
operata nel medesimo periodo di imposta e non anche le svalutazioni operate nei
periodi precedenti.
In risposta ad una specifica istanza
d’interpello, l’Amministrazione finanziaria ha ora chiarito che per le commesse
avviate in esercizi precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006 e non ancora
completate:
-
a partire dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006, non può più
procedersi ad ulteriori svalutazioni sui “nuovi” incrementi delle rimanenze;
-
le svalutazioni operate in periodi d’imposta precedenti, mantengono
piena rilevanza fiscale, senza necessità di procedere a un loro recupero a
tassazione già nel periodo d’imposta 2006, rinviando la loro tassazione solo al
momento dell’ultimazione della commessa.
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[1] Per completezza, si ricorda
inoltre che, sempre ai fini della determinazione del valore delle rimanenze
finali di opere e servizi di durata superiore ad un anno, l’art.1, comma 70,
della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto l’abrogazione della
possibilità di valutazione delle stesse in base ai costi sostenuti, stabilita
dal comma 5 dell’art.93 del TUIR - D.P.R. 917/1986.
Quest’ultimo prevedeva, in deroga al
principio generale (valutazione in base ai corrispettivi pattuiti), che la
valutazione delle opere di durata ultrannuale in corso di realizzazione al
termine dell’esercizio, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione
finanziaria, potesse essere operata sulla base dei costi sostenuti, con
contestuale imputazione dei corrispettivi solo alla consegna dell’opera.
Tale
facoltà è abrogata dal 1° gennaio 2007, relativamente alle opere la cui
esecuzione ha avuto inizio dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2006 (periodo d’imposta 2007, per i contribuenti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare).