ALIQUOTA IVA
APPLICABILE PER LA COSTRUZIONE DEI FABBRICATI “TUPINI” E PER L’ESECUZIONE DI
OPERE DI URBANIZZAZIONE
(Risoluzione n.229/E del 21/8/07)
In caso di contestuale
realizzazione, da parte di una società consortile appaltatrice, di fabbricati
cd. “Tupini”, di cui all’art. 13 della legge 408/1949, e di opere di
urbanizzazione, in presenza di corrispettivi distinti, si applica l’IVA con
aliquota propria del bene realizzato (pari al 4% per gli appalti relativi a
fabbricati “Tupini”, commessi da imprese che costruiscono per la successiva
vendita e al 10% per le opere di urbanizzazione).
Questi i chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate contenuti nella Risoluzione n.229/E del 21 agosto 2007,
relativamente all’aliquota IVA applicabile a lavori distinti, appaltati da
un’associazione temporanea di imprese (ATI) e realizzati tramite una società
consortile.
In particolare, è stato chiarito che
la contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione non costituisce, ai fini
IVA, una prestazione accessoria, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 633/1972,
rispetto alla costruzione agevolata di fabbricati abitativi con i requisiti
“Tupini”. Infatti, le suddette opere di urbanizzazione presentano una finalità
autonoma e distinta rispetto alla costruzione di tali edifici, evidenziando
anche scopi non residenziali (ad es., attività scolastiche, di viabilità ecc.),
con la conseguente impossibilità di applicare la stessa aliquota IVA prevista
per i fabbricati a prevalente destinazione abitativa (cd. “Tupini”).
Ne deriva che tali importi, nelle
fatture da emettere nei confronti della stazione appaltante ad opera delle
società appaltatrici, devono essere assoggettati alle aliquote specificamente
previste, a livello normativo, per ciascun intervento:
-
4% per la costruzione di edifici non di lusso cd. “Tupini” - n. 39)
della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972;
-
10% per la realizzazione delle opere di urbanizzazione - n.
127-quinquies) della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Si richiama l’attenzione sul fatto
che, nell’ipotesi in cui i corrispettivi per le due diverse tipologie di opere
non fossero contrattualmente distinti, si applicherebbe, in ogni caso,
l’aliquota IVA più alta tra le due prestazioni[1] (nel caso di specie, 10%).
Con la medesima Risoluzione
229/E/2007, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sull’aliquota IVA
applicabile in sede di ribaltamento dei costi tra la società consortile
esecutrice dei lavori e le imprese appaltatrici costituite in ATI,
distinguendo:
-
nell’ipotesi in cui il rapporto tra società consortile ed imprese
consorziate è regolato da un mandato senza rappresentanza (ai sensi dell’art.
1705 cc), il ribaltamento dei costi avverrà con le stesse aliquote IVA previste
per la realizzazione delle opere[2].
Pertanto, nel caso di specie, si
applicherà l’aliquota IVA del 4% per la costruzione dei fabbricati “Tupini” e
quella del 10% per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
-
nell’ipotesi in cui il rapporto tra la società consortile e le imprese
consorziate costituisce una prestazione d’opera, si applica la stessa aliquota
IVA prevista per l’appalto originario, ossia, nel caso di specie, il 4% per la
costruzione dei fabbricati “Tupini” ed il 10% per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione.
In tal caso, infatti, si rende
applicabile la stessa disciplina prevista per i subappalti (Cfr. la Circolare
19/E del 1° marzo 2001, nella quale è stato precisato che, in presenza di un
contratto di appalto con aliquota IVA agevolata, la stessa aliquota si applica
anche ai subappalti).
Con riferimento al trattamento
fiscale da applicare tra i terzi fornitori e la società consortile esecutrice
dei lavori, la citata R.M. 229/E/2007 precisa che gli acquisti di beni e
servizi effettuati dalla società consortile scontano le aliquote IVA proprie e
previste a livello normativo.
In particolare, pertanto, a seconda
dell’operazione messa in atto, devono essere applicate le seguenti aliquote:
-
acquisto di beni finiti destinati a realizzare fabbricati “Tupini”:
aliquota IVA del 4% - n. 24) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R.
633/1972;
-
prestazioni di servizi, dipendenti da contratto di appalto, per la
realizzazione di fabbricati “Tupini”, nei confronti di imprese che costruiscono
per la vendita: aliquota IVA del 4% - n. 39) della Tab. A, parte II, allegata
al D.P.R. 633/1972;
-
altre prestazioni di servizi non dipendenti da contratto di appalto: 20%
- art. 16 del D.P.R. 633/1972.
Ovviamente, per i lavori relativi
alle opere di urbanizzazione, l’aliquota IVA per l’acquisto di beni e per le
prestazioni in dipendenza di contratti di appalto sarà pari al 10%, ai sensi
del n. 127-sexies) e septies) della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R.
633/1972.
Infine, l’acquisto delle materie
prime e semilavorati, sia per i fabbricati “Tupini” che per le opere di
urbanizzazione, sarà assoggettato all’aliquota ordinaria del 20%.
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[1] Cfr. la R.M. 142/E del 26 agosto
1999.
[2]
Cfr. anche la R.M. n.431292 del 5 dicembre 1990.