REVERSE CHARGE -
REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO
(Risoluzione 10/8/07 n. 220/E )
L’esecuzione di controsoffitti e di
pareti in cartongesso, nel caso in cui l’opera realizzata permetta di ottenere
un bene diverso, ossia una struttura nuova ed ulteriore rispetto al complesso
dei materiali utilizzati, costituisce una prestazione di servizi ai sensi
dell’art. 17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972 ed è, quindi, assoggettata
al “Reverse Charge”.
Così si è espressa l’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 , nella quale sono stati
forniti chiarimenti sull’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile
nella specifica ipotesi di fornitura di controsoffitti da parte di un’impresa
operante con codice attività 45.43.0 - rivestimento di pavimenti e muri,
compreso nella sezione F (“Costruzioni”), della tabella del Codici ATECOFIN
2004.
Come noto, il sistema del “Reverse
Charge” si applica alle prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti
dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.
Al contrario, i contratti di
fornitura con posa in opera, nei quali la manodopera assume una funzione
accessoria rispetto al bene trasferito, costituiscono cessioni di beni e non
prestazioni di servizi e sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile (C.M. 37/E /2006).
Sul tema, l’Amministrazione
finanziaria, in relazione all’esatta identificazione delle operazioni a cui è
applicabile il “Reverse Charge” ha ribadito che, in presenza di contestuali
prestazioni di servizi e cessioni di beni, occorre far riferimento non tanto
alla tipologia contrattuale, bensì alla volontà delle parti.
In tal modo, si può stabilire se i
soggetti coinvolti abbiano inteso dare rilievo all’obbligazione di dare
(cessione di beni) o a quella di fare (prestazione di servizi).
In particolare, la R.M. 220/E/2007
citata, muovendo dall’elemento distintivo della volontà espressa dai
contraenti, ha chiarito che:
- se l’intento delle parti ha come
scopo principale la cessione di un bene, e l’esecuzione dell’opera sia
esclusivamente diretta ad adattarlo alle esigenze del cliente, o a consentirne
la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro
qualificabile come una cessione con posa in opera.
In tal caso, l’inversione contabile
è esclusa ed il soggetto cedente dovrà fatturare all’appaltatore con IVA nei
modi ordinari;
- se la volontà contrattuale è
quella di ottenere un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni
utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora l’operazione si deve considerare
come una prestazione di servizi.
Questi requisiti, osserva l’Agenzia
delle Entrate, si riscontrano nel contratto che preveda, tramite
l’installazione di controsoffitti e pareti in cartongesso, la realizzazione di
un manufatto diverso da quello risultante dal mero assemblamento dei materiali
utilizzati.
In
tal caso, il soggetto che esercita attività con codice F della citata tabella
dei Codici ATECOFIN 2004, deve fatturare la prestazione resa nei confronti
dell’appaltatore principale con applicazione dell’inversione contabile.