LAVORATORI STRANIERI - DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 154 - PERMESSI
PER MOTIVO DI STUDIO - MODIFICHE AL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 216/2007 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10
Agosto 2007, n.154, entrato in vigore lo scorso 2 ottobre, che, in attuazione
della direttiva comunitaria 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione
dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio
non retribuito o volontariato, introduce alcune modifiche al Testo unico
sull’immigrazione.
Tra le
novità introdotte dal nuovo decreto, si segnala:
-
L’introduzione della possibilità, per i cittadini stranieri tra i venti ed i
trent’anni, di fare ingresso in Italia per volontariato nell’ambito di un
contingente annualmente determinato con decreto del Ministero della Solidarietà
Sociale
- La
possibilità per chi ha un permesso per studio rilasciato da un altro Paese
dell’Unione di entrare in Italia per proseguire gli studi o integrarli, senza
necessità di chiedere il visto di ingresso anche nel caso di soggiorni
superiori a tre mesi. Ciò è possibile o nell’ambito di un programma di scambio
comunitario o bilaterale con il Paese di origine oppure quando lo straniero sia
stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in
un altro Paese Ue.
- La
possibilità, per gli stranieri maggiorenni, di fare ingresso in Italia anche
per frequentare istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di
formazione tecnica superiore. Potranno, inoltre, fare ingresso in Italia,
sempre per motivi di studio, i minori
almeno quindicenni “in presenza di adeguate forme di tutela” ed i minori almeno
quattordicenni che partecipano a programmi di scambio o altre iniziative
culturali.
- La possibilità di
rinnovare il permesso per studio, anche nel caso in cui ci si iscriva ad un
corso di laurea diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia, previa
autorizzazione dell’Università.