LAVORATORI STRANIERI - DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 154 - PERMESSI PER MOTIVO DI STUDIO - MODIFICHE AL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216/2007 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 Agosto 2007, n.154, entrato in vigore lo scorso 2 ottobre, che, in attuazione della direttiva comunitaria 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, introduce alcune modifiche al Testo unico sull’immigrazione.

Tra le novità introdotte dal nuovo decreto, si segnala:

 

- L’introduzione della possibilità, per i cittadini stranieri tra i venti ed i trent’anni, di fare ingresso in Italia per volontariato nell’ambito di un contingente annualmente determinato con decreto del Ministero della Solidarietà Sociale

- La possibilità per chi ha un permesso per studio rilasciato da un altro Paese dell’Unione di entrare in Italia per proseguire gli studi o integrarli, senza necessità di chiedere il visto di ingresso anche nel caso di soggiorni superiori a tre mesi. Ciò è possibile o nell’ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine oppure quando lo straniero sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in un altro Paese Ue.

 

- La possibilità, per gli stranieri maggiorenni, di fare ingresso in Italia anche per frequentare istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di formazione tecnica superiore. Potranno, inoltre, fare ingresso in Italia, sempre per motivi di studio,  i minori almeno quindicenni “in presenza di adeguate forme di tutela” ed i minori almeno quattordicenni che partecipano a programmi di scambio o altre iniziative culturali.

 

- La possibilità di rinnovare il permesso per studio, anche nel caso in cui ci si iscriva ad un corso di laurea diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia, previa autorizzazione dell’Università.