LAVORATORI STRANIERI - PRIMO INGRESSO IN ITALIA - MINISTERO DELL’INTERNO - NOTA DEL 20 AGOSTO 2007

 

Il Ministero dell’Interno, con una nota del 20 agosto 2007 e sulla scorta di quanto già sostenuto in una circolare del luglio 2006, ha stabilito che lo straniero, giunto in Italia con un regolare nulla osta al lavoro e che non trovi più disponile il datore di lavoro all’instaurazione del rapporto lavorativo per il quale si era avviata la pratica, potrà ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, mediante richiesta allo Sportello unico per l’immigrazione, poichè tale situazione è stata determinata da una causa a lui non imputabile.

L’intervento del dicastero sopraggiunge al fine di ovviare alle lungaggini che accompagnano la procedura di assunzione di uno straniero e a causa delle quali molto spesso accade che il datore di lavoro, nel momento in cui il lavoratore giunge in Italia, non sia più disponibile all’instaurazione del rapporto lavorativo.

Già la citata circolare del luglio 2006 aveva ovviato ad una problematica simile, legata alla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro alla prosecuzione del rapporto medesimo, per morte del datore di lavoro o per cessazione dell’azienda, stabilendo in tal caso la possibilità del subentro da parte di un altro datore di lavoro, che può essere una familiare del primo (in caso di lavoro domestico) o una nuova azienda che abbia rilevato la precedente.

Tali soluzioni pongono rimedio all’immediato rientro dello straniero in patria che, al contrario, dovrebbe essere disposto in mancanza di uno stabile rapporto di lavoro che ne giustifichi la permanenza sul territorio nazionale.