MINISTERO DEL LAVORO - D.LGS. N. 151/2001 - RIPOSI AGGIUNTIVI PER IL
PADRE LAVORATORE
Con la nota
n. 23 del 3 settembre 2007 il Ministero del Lavoro, in risposta ad un
interpello, ha sostenuto che nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente,
possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e
quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n.
151/2001.
La vigente
normativa in materia, infatti, prevede che la madre possa godere di due riposi
giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili, fino ad un anno di età del
bambino (art. 39 D.Lgs. n. 151/2001).
Di tali
riposi può godere anche il padre qualora:
- i figli
siano affidati al solo padre;
- la madre,
lavoratrice dipendente, non se ne avvalga;
- la madre
non sia una lavoratrice dipendente;
- in caso di
morte o grave infermità della madre.
Per ciò che
concerne i parti plurimi, l’art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che le ore
di riposo siano raddoppiate e che le ore aggiuntive possano essere utilizzate
anche dal padre.
L’orientamento espresso
dall’Inps negli anni passati escludeva, però, che il padre potesse usufruire
delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo qualora la madre fosse una
lavoratrice autonoma. Tale orientamento è stato da ultimo capovolto da una
circolare del settembre 2006 nella quale l’istituto previdenziale aveva per
l’appunto sostenuto che laddove la madre, non dipendente, sia comunque una
lavoratrice autonoma e, pertanto, benefici di una trattamento di maternità da
parte di un ente previdenziale, il padre avrà diritto ai riposi giornalieri
aggiuntivi previsti in caso di parto plurimo e non goduti dalla madre, così
come ribadito nell’interpello in oggetto.