MINISTERO DEL LAVORO - D.LGS. N. 151/2001 - RIPOSI AGGIUNTIVI PER IL PADRE LAVORATORE

 

Con la nota n. 23 del 3 settembre 2007 il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, ha sostenuto che nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001.

La vigente normativa in materia, infatti, prevede che la madre possa godere di due riposi giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili, fino ad un anno di età del bambino (art. 39 D.Lgs. n. 151/2001).

Di tali riposi può godere anche il padre qualora:

- i figli siano affidati al solo padre;

- la madre, lavoratrice dipendente, non se ne avvalga;

- la madre non sia una lavoratrice dipendente;

- in caso di morte o grave infermità della madre.

Per ciò che concerne i parti plurimi, l’art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che le ore di riposo siano raddoppiate e che le ore aggiuntive possano essere utilizzate anche dal padre.

L’orientamento espresso dall’Inps negli anni passati escludeva, però, che il padre potesse usufruire delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo qualora la madre fosse una lavoratrice autonoma. Tale orientamento è stato da ultimo capovolto da una circolare del settembre 2006 nella quale l’istituto previdenziale aveva per l’appunto sostenuto che laddove la madre, non dipendente, sia comunque una lavoratrice autonoma e, pertanto, benefici di una trattamento di maternità da parte di un ente previdenziale, il padre avrà diritto ai riposi giornalieri aggiuntivi previsti in caso di parto plurimo e non goduti dalla madre, così come ribadito nell’interpello in oggetto.