CONGEDO PARENTALE - D.LGS. N. 151/2001 - ADOZIONE O AFFIDAMENTO - NUOVE ISTRUZIONI - MESSAGGIO N. 22913/2007

 

Con messaggio n. 22913 del 20 settembre 2007 l’Inps ha fornito nuove istruzioni in merito al congedo parentale nei casi di adozione o di affidamento, a parziale modifica di quelle contenute nella circolare n. 33 del 17 febbraio 2004 .

In via preliminare, l’Istituto pone in evidenza che, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Pertanto, precisa l’Istituto, oltre i predetti tre anni dall’ingresso, ai genitori adottivi o affidatari non spettano né il congedo parentale né la relativa indennità.

Tanto premesso, ai fini dell’indennizzabilità del congedo parentale, il messaggio in parola sottolinea che occorre distinguere a seconda che il minore, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, abbia compiuto o meno sei anni di età.

Nell’ipotesi in cui il bambino, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, abbia un’età inferiore ai sei anni, l’indennità, pari al 30% della retribuzione, può essere riconosciuta a prescindere dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei sei anni di età del bambino adottato/affidato. L’indennità è, invece, riconoscibile subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi eccedenti i sei mesi (anche se fruiti entro i sei anni di età del bambino), nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i sei anni di età.

Nel caso di bambini che abbiano un’età compresa fra i sei anni e i dodici anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento, considerato che nel momento dell’ingresso nel nucleo familiare il minore ha già superato i sei anni, qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a undici mesi) è indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali.

L’Inps, infine, comunica di aver predisposto una nuova versione del modello di domanda di congedo parentale, anche alla luce delle istruzioni fornite con il messaggio in commento.