CONGEDO PARENTALE - D.LGS. N. 151/2001 - ADOZIONE O AFFIDAMENTO - NUOVE
ISTRUZIONI - MESSAGGIO N. 22913/2007
Con
messaggio n. 22913 del 20 settembre 2007 l’Inps ha fornito nuove istruzioni in
merito al congedo parentale nei casi di adozione o di affidamento, a parziale
modifica di quelle contenute nella circolare n. 33 del 17 febbraio 2004 .
In via
preliminare, l’Istituto pone in evidenza che, secondo quanto previsto dai commi
2 e 3 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il congedo
parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare.
Pertanto,
precisa l’Istituto, oltre i predetti tre anni dall’ingresso, ai genitori
adottivi o affidatari non spettano né il congedo parentale né la relativa
indennità.
Tanto
premesso, ai fini dell’indennizzabilità del congedo parentale, il messaggio in
parola sottolinea che occorre distinguere a seconda che il minore, all’atto
dell’adozione o dell’affidamento, abbia compiuto o meno sei anni di età.
Nell’ipotesi
in cui il bambino, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, abbia un’età
inferiore ai sei anni, l’indennità, pari al 30% della retribuzione, può essere
riconosciuta a prescindere dalle condizioni reddituali del richiedente, per un
periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento
dei sei anni di età del bambino adottato/affidato. L’indennità è, invece,
riconoscibile subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi
eccedenti i sei mesi (anche se fruiti entro i sei anni di età del bambino),
nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia
superato i sei anni di età.
Nel caso di
bambini che abbiano un’età compresa fra i sei anni e i dodici anni all’atto
dell’adozione o dell’affidamento, considerato che nel momento dell’ingresso nel
nucleo familiare il minore ha già superato i sei anni, qualunque periodo di
congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i
due genitori pari a undici mesi) è indennizzabile sempre subordinatamente alle
condizioni reddituali.
L’Inps, infine, comunica di
aver predisposto una nuova versione del modello di domanda di congedo
parentale, anche alla luce delle istruzioni fornite con il messaggio in
commento.