INPS - CONGEDO PARENTALE - D.LGS. N. 151/2001 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ
DI “GENITORE SOLO” - ULTERIORI PRECISAZIONI - MESSAGGIO N. 22911/2007
Ai sensi
dell’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni bambino,
nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo che, complessivamente, non può eccedere il limite di
dieci mesi (elevato a undici mesi nell’ipotesi in cui il padre lavoratore eserciti
il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi).
Entro il
predetto limite complessivo, ciascuno dei genitori può astenersi dal lavoro per
un periodo massimo non superiore a sei mesi (o sette mesi per il padre
nell’ipotesi sopra evidenziata), elevabili a dieci mesi qualora vi sia un
“genitore solo”.
Nelle
circolari n. 109 del 6 giugno 2000 e n. 8 del 17 gennaio 2003, la Direzione
Generale dell’Inps ha precisato che la situazione di “genitore solo” si
verifica nelle seguenti ipotesi: morte dell’altro genitore, abbandono del
figlio da parte di uno dei genitori e affidamento esclusivo del figlio ad un
solo genitore risultante da provvedimento formale.
Con
messaggio n. 22911 del 20 settembre 2007 la stessa Direzione Generale ha
espresso l’avviso che la condizione di “genitore solo” possa essere
riconosciuta anche in caso di grave infermità dell’altro genitore, in quanto
tale situazione, ancorché temporalmente circoscritta, può di fatto impedire al
genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole.
Secondo
quanto precisato in quest’ultimo messaggio, il genitore che intenda fruire del
maggior periodo di congedo parentale deve allegare, in busta chiusa, unitamente
alla domanda, specifica certificazione medica rilasciata da una struttura
pubblica e comprovante la grave infermità dell’altro genitore.
Tale
certificazione viene sottoposta all’esame del Centro Medico Legale di Sede
dell’INPS, cui spetta valutare, ai fini di interesse, la compatibilità dell’infermità
in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino.
La Direzione
Generale dell’Inps fa inoltre presente che le Sedi dell’Istituto non possono in
ogni caso accettare l’autocertificazione attestante la grave infermità considerato
che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, i certificati medici non possono essere sostituiti da
altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Il messaggio
di cui trattasi ricorda infine che, in ogni caso, tutte le circostanze che
incidono sui limiti di fruizione del congedo parentale devono essere portate a
conoscenza sia dell’Inps sia del datore di lavoro.