INAIL - D.LGS. N. 124/04 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIFFIDA OBBLIGATORIA
- ULTERIORI CHIARIMENTI
Con una
ulteriore nota, la n. 6756 del 27 agosto 2007 (cfr. Not. n. 8-9/2007), l’Inail
ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’estensione del campo di applicazione
della diffida obbligatoria al personale amministrativo degli istituti
previdenziali.
In
particolare, con la nota in commento, l’Istituto ha fornito alcune risposte in
merito alla presenza o meno di un modello di diffida obbligatoria ad uso del
personale amministrativo ed alle eventuali contestazioni delle violazioni, ovvero
se si debba continuare con l’attuale procedura di cui alla L. n. 689/81, oppure
se la medesima debba essere adattata alla diffida obbligatoria.
Sono stati
chiariti, inoltre, gli aspetti relativi ai termini entro cui il datore di
lavoro può regolarizzare la propria posizione in misura agevolata ed alle
modalità di controllo e tenuta di una copia della diffida inoltrata allo stesso
datore.
Relativamente
al primo quesito, è stato evidenziato che il modello già in uso al personale
ispettivo può essere adattato per le rilevazioni delle violazioni d’ufficio e
pertanto utilizzato dal personale amministrativo. Sul punto è stato
sottolineato, inoltre, che il pagamento in misura agevolata è ammesso anche per
le violazioni sanate spontaneamente dal datore di lavoro anche se effettuate in
ritardo, c.d. diffida ora per allora.
Riguardo al
secondo quesito, è stato chiarito che la diffida obbligatoria sospende i
termini di cui all’art. 14 della L. n. 689/81 e, conseguentemente, la stampa
della contestazione di violazione dovrà essere inviata al datore solo se il
medesimo non regolarizzi entro i termini della diffida obbligatoria.
I termini
per effettuare il pagamento, in assenza di una specifica previsione, sono
rimessi alla decisione di ciascuna Sede, tenendo a riferimento quelli previsti
in materia di personale ispettivo e, ad ogni modo, non devono essere diversi
rispetto a quelli previsti dalla locali Direzioni Provinciali.
Infine, per quel che
riguarda la gestione delle attività, il chiarimento dell’Istituto si traduce in
un suggerimento alle proprie Sedi; le Unità operative, infatti, durante la fase
di gestione, dovranno tenere conto della necessità di trasmettere copia della
diffida alle Direzioni Provinciali del Lavoro nel caso in cui fosse riattivato
il procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/81.