INAIL - D.LGS. N. 124/04 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIFFIDA OBBLIGATORIA - ULTERIORI CHIARIMENTI

 

Con una ulteriore nota, la n. 6756 del 27 agosto 2007 (cfr. Not. n. 8-9/2007), l’Inail ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’estensione del campo di applicazione della diffida obbligatoria al personale amministrativo degli istituti previdenziali.

In particolare, con la nota in commento, l’Istituto ha fornito alcune risposte in merito alla presenza o meno di un modello di diffida obbligatoria ad uso del personale amministrativo ed alle eventuali contestazioni delle violazioni, ovvero se si debba continuare con l’attuale procedura di cui alla L. n. 689/81, oppure se la medesima debba essere adattata alla diffida obbligatoria.

Sono stati chiariti, inoltre, gli aspetti relativi ai termini entro cui il datore di lavoro può regolarizzare la propria posizione in misura agevolata ed alle modalità di controllo e tenuta di una copia della diffida inoltrata allo stesso datore.

Relativamente al primo quesito, è stato evidenziato che il modello già in uso al personale ispettivo può essere adattato per le rilevazioni delle violazioni d’ufficio e pertanto utilizzato dal personale amministrativo. Sul punto è stato sottolineato, inoltre, che il pagamento in misura agevolata è ammesso anche per le violazioni sanate spontaneamente dal datore di lavoro anche se effettuate in ritardo, c.d. diffida ora per allora.

Riguardo al secondo quesito, è stato chiarito che la diffida obbligatoria sospende i termini di cui all’art. 14 della L. n. 689/81 e, conseguentemente, la stampa della contestazione di violazione dovrà essere inviata al datore solo se il medesimo non regolarizzi entro i termini della diffida obbligatoria.

I termini per effettuare il pagamento, in assenza di una specifica previsione, sono rimessi alla decisione di ciascuna Sede, tenendo a riferimento quelli previsti in materia di personale ispettivo e, ad ogni modo, non devono essere diversi rispetto a quelli previsti dalla locali Direzioni Provinciali.

Infine, per quel che riguarda la gestione delle attività, il chiarimento dell’Istituto si traduce in un suggerimento alle proprie Sedi; le Unità operative, infatti, durante la fase di gestione, dovranno tenere conto della necessità di trasmettere copia della diffida alle Direzioni Provinciali del Lavoro nel caso in cui fosse riattivato il procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/81.