Inail - Legge n. 123/2007 - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO -  NOTA DEL 12/9/2007

 

L’Inail, nell’ambito di applicazione della L. n. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha fornito alcune istruzioni operative relativamente agli artt. 5 e 6 (cfr. Not. n. 8-9/2007).

In particolare, si legge nella nota n. 7156 del 12 settembre 2007, il potere discrezionale di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 5, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è esteso a tutto il personale ispettivo delle ASL.

È stato, altresì, evidenziato che il provvedimento sospensivo, analogamente a quanto già previsto nel settore dell’edilizia, può essere adottato dagli ispettori del lavoro su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’Inail.

Questi ultimi, pertanto, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del lavoro di tutte quelle situazioni in cui sia accertata la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Relativamente all’art. 6, viene ricordato che, a decorrere dal 1° settembre 2007, tutto il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nell’ambito di un appalto o subappalto, sono tenuti all’obbligo del tesserino o, in alternativa per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, all’obbligo di annotazione su apposito registro vidimato; eventuali violazioni comporteranno, in capo al datore di lavoro, una sanzione minima di Euro 100 sino a quella massima di Euro 500 per ciascun lavoratore.

Da 50 a 300 Euro è, invece, l’ammenda minima e massima comminabile al lavoratore sprovvisto del tesserino di riconoscimento.

L’Istituto, da ultimo, conferma che non è ammessa la diffida obbligatoria nei confronti delle suddette sanzioni.