Inail - Legge n. 123/2007 - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - NOTA DEL 12/9/2007
L’Inail,
nell’ambito di applicazione della L. n. 123/07 in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, ha fornito alcune istruzioni operative
relativamente agli artt. 5 e 6 (cfr. Not. n. 8-9/2007).
In
particolare, si legge nella nota n. 7156 del 12 settembre 2007, il potere
discrezionale di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 5,
limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è esteso a tutto il personale
ispettivo delle ASL.
È stato,
altresì, evidenziato che il provvedimento sospensivo, analogamente a quanto già
previsto nel settore dell’edilizia, può essere adottato dagli ispettori del
lavoro su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’Inail.
Questi
ultimi, pertanto, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla competente
direzione provinciale del lavoro di tutte quelle situazioni in cui sia
accertata la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di
sospensione.
Relativamente
all’art. 6, viene ricordato che, a decorrere dal 1° settembre 2007, tutto il
personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i
lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nell’ambito di un
appalto o subappalto, sono tenuti all’obbligo del tesserino o, in alternativa
per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, all’obbligo di annotazione su
apposito registro vidimato; eventuali violazioni comporteranno, in capo al
datore di lavoro, una sanzione minima di Euro 100 sino a quella massima di Euro
500 per ciascun lavoratore.
Da 50 a 300
Euro è, invece, l’ammenda minima e massima comminabile al lavoratore sprovvisto
del tesserino di riconoscimento.
L’Istituto, da ultimo,
conferma che non è ammessa la diffida obbligatoria nei confronti delle suddette
sanzioni.