ETA’ MINIMA DI AMMISSIONE AL LAVORO - FINANZIARIA 2007 - DECRETO 22 AGOSTO
2007, N. 139 - ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Il Ministero
della Pubblica Istruzione, con il decreto 22 agosto 2007, n. 139, ha emanato il
regolamento relativo all’adempimento dell’obbligo di istruzione (cfr. Not.
n.8-9/2007).
L’art. 1 del
decreto in parola, dopo aver richiamato la disposizione della legge finanziaria
2007 precisa, al comma 3, che l’obbligo di istruzione decorre dall’anno
scolastico 2007/2008 solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo nell’anno scolastico 2006/2007.
Ne consegue
che l’innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro non opera per tutti coloro
che, dal 1° settembre scorso, non hanno ancora compiuto i 16 anni: ad esempio,
i minori di età pari a 15 anni che hanno terminato il primo ciclo di studi
nell’anno scolastico 2005/2006 potranno essere assunti a tale età, senza dover
attendere il compimento del sedicesimo anno di età.
Un’altra
importante disposizione contenuta nel citato decreto del Dicastero della
pubblica istruzione riguarda la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo
di istruzione, necessaria per poter stipulare un valido contratto di lavoro.
Al riguardo,
l’art. 4, comma 1, del decreto n. 139 prevede che: “la certificazione è
rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età
é rilasciata d’ufficio”
La norma non
é chiara circa l’ente che deve rilasciare tale certificazione: al riguardo, si
ritiene che l’ente preposto sia l’istituto scolastico presso il quale si é
conseguito il titolo di studio.
Infine, l’innalzamento
dell’età minima per l’accesso al lavoro non determina la nullità dei contratti
di lavoro stipulati sulla base della vecchia normativa (secondo la quale l’età
minima di accesso al lavoro é pari a 15 anni di età) qualora il minore non
abbia compiuto 16 anni di età al 1° settembre 2007. Infatti, la norma di che
trattasi non ha efficacia retroattiva e si ritiene non possa avere effetti sui
contratti di lavoro validamente stipulati sulla base della normativa
previgente.