ETA’ MINIMA DI AMMISSIONE AL LAVORO - FINANZIARIA 2007 - DECRETO 22 AGOSTO 2007, N. 139 - ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con il decreto 22 agosto 2007, n. 139, ha emanato il regolamento relativo all’adempimento dell’obbligo di istruzione (cfr. Not. n.8-9/2007).

L’art. 1 del decreto in parola, dopo aver richiamato la disposizione della legge finanziaria 2007 precisa, al comma 3, che l’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008 solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell’anno scolastico 2006/2007.

Ne consegue che l’innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro non opera per tutti coloro che, dal 1° settembre scorso, non hanno ancora compiuto i 16 anni: ad esempio, i minori di età pari a 15 anni che hanno terminato il primo ciclo di studi nell’anno scolastico 2005/2006 potranno essere assunti a tale età, senza dover attendere il compimento del sedicesimo anno di età.

Un’altra importante disposizione contenuta nel citato decreto del Dicastero della pubblica istruzione riguarda la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, necessaria per poter stipulare un valido contratto di lavoro.

Al riguardo, l’art. 4, comma 1, del decreto n. 139 prevede che: “la certificazione è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età é rilasciata d’ufficio”

La norma non é chiara circa l’ente che deve rilasciare tale certificazione: al riguardo, si ritiene che l’ente preposto sia l’istituto scolastico presso il quale si é conseguito il titolo di studio.

Infine, l’innalzamento dell’età minima per l’accesso al lavoro non determina la nullità dei contratti di lavoro stipulati sulla base della vecchia normativa (secondo la quale l’età minima di accesso al lavoro é pari a 15 anni di età) qualora il minore non abbia compiuto 16 anni di età al 1° settembre 2007. Infatti, la norma di che trattasi non ha efficacia retroattiva e si ritiene non possa avere effetti sui contratti di lavoro validamente stipulati sulla base della normativa previgente.