MINISTERO DEL LAVORO - D.LGS N. 124/04 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER PERSONALE
DELLE IMPRESE IMPIANTISTICHE
Il Ministero
del Lavoro, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in ordine alla portata dell’obbligo dell’esibizione
della tessera di riconoscimento contenuto nell’art. 36 bis, comma 3, della
legge n. 248/06.
Tale
disposizione ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l’obbligo per
datori di lavoro - nell’ambito dei cantieri edili - di dotare il personale
occupato di una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
In
proposito, con la circolare n. 29/06 il Dicastero ha già chiarito che il campo di
applicazione della previsione normativa in parola deve essere individuato con
riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I
del Dlgs. n. 494/96 e che la finalità della stessa è di consentire una
immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere.
Alla luce di
quanto sopra, dato che i dipendenti delle imprese impiantistiche svolgono la
loro attività anche in luoghi diversi dai cantieri edili quali condomini,
abitazioni, strutture industriali, il Ministero, nell’interpello di che
trattasi, ribadisce che il citato obbligo di dotare i lavoratori della predetta
tessera di riconoscimento o di istituire un apposito registro di cantiere per i
datori di lavoro occupano meno di dieci dipendenti, sussiste esclusivamente se
l’attività viene svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del
richiamato Allegato I del Dlgs n. 494/94.
Si fa presente, al riguardo,
che l’obbligo di che trattasi è esteso, con decorrenza 1° settembre 2007,
dall’art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, alle imprese di tutti i settori
produttivi che operano in regime di appalto e subappalto, nonchè ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro.