MINISTERO DEL LAVORO - D.LGS N. 124/04 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER PERSONALE DELLE IMPRESE IMPIANTISTICHE

 

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in ordine  alla portata dell’obbligo dell’esibizione della tessera di riconoscimento contenuto nell’art. 36 bis, comma 3, della legge n. 248/06.

Tale disposizione ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l’obbligo per datori di lavoro - nell’ambito dei cantieri edili - di dotare il personale occupato di una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

In proposito, con la circolare n. 29/06 il Dicastero ha già chiarito che il campo di applicazione della previsione normativa in parola deve essere individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del Dlgs. n. 494/96 e che la finalità della stessa è di consentire una immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere.

Alla luce di quanto sopra, dato che i dipendenti delle imprese impiantistiche svolgono la loro attività anche in luoghi diversi dai cantieri edili quali condomini, abitazioni, strutture industriali, il Ministero, nell’interpello di che trattasi, ribadisce che il citato obbligo di dotare i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento o di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro occupano meno di dieci dipendenti, sussiste esclusivamente se l’attività viene svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del richiamato Allegato I del Dlgs n. 494/94.

Si fa presente, al riguardo, che l’obbligo di che trattasi è esteso, con decorrenza 1° settembre 2007, dall’art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, alle imprese di tutti i settori produttivi che operano in regime di appalto e subappalto, nonchè ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.