MINISTERO DEL LAVORO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - OBBLIGHI
IN MATERIA DI SICUREZZA - NOTA N. 26 DEL 17/9/2007
Il Ministero
del Lavoro ha precisato, con la nota n. 26 del 17 settembre 2007, che in
relazione a quanto disposto dall’art. 20, co. 5, lett. c) del D.Lgs. n.
276/2003, in materia di divieto di stipula del contratto di somministrazione
per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, il comportamento diligente richiesto al
somministratore in sede di stipula del contratto risiede nel verificare
l’avvenuto adempimento da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa
visione del documento che ne attesti l’effettiva esecuzione o comunque
dell’autocertificazione del legale rappresentante della ditta utilizzatrice,
limitatamente ai casi in cui la valutazione dei rischi può essere effettuata
con modalità di autocertificazione (comma 11 del medesimo art. 4).
Il
chiarimento è stato fornito in risposta ad un interpello con cui si chiedevano
chiarimenti in ordine alla possibilità
di esonero dalla responsabilità per il somministratore che abbia acquisito, in
sede di stipula del contratto, una dichiarazione da parte del legale
rappresentante dell’impresa utilizzatrice, attestante l’avvenuta valutazione
dei rischi, nel caso in cui poi emerga la non rispondenza al vero di tale
adempimento.
L’indirizzo espresso dal
Ministero proviene dalla lettura del divieto di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.
276/2003 di procedere ad un contratto di somministrazione per le imprese che
non abbiano proceduto alla valutazione dei rischi, in combinato disposto con
l’art. 18 dello stesso testo di legge, e dal quale emerge che le sanzioni
comminate in caso di inottemperanza al divieto suddetto devono essere
necessariamente riferite ad entrambe le parti contraenti (somministratore e
utilizzatore), quando non espresso diversamente dal legislatore.