MINISTERO DEL LAVORO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA - NOTA N. 26 DEL 17/9/2007

 

Il Ministero del Lavoro ha precisato, con la nota n. 26 del 17 settembre 2007, che in relazione a quanto disposto dall’art. 20, co. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di divieto di stipula del contratto di somministrazione per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, il comportamento diligente richiesto al somministratore in sede di stipula del contratto risiede nel verificare l’avvenuto adempimento da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento che ne attesti l’effettiva esecuzione o comunque dell’autocertificazione del legale rappresentante della ditta utilizzatrice, limitatamente ai casi in cui la valutazione dei rischi può essere effettuata con modalità di autocertificazione (comma 11 del medesimo art. 4).

Il chiarimento è stato fornito in risposta ad un interpello con cui si chiedevano chiarimenti  in ordine alla possibilità di esonero dalla responsabilità per il somministratore che abbia acquisito, in sede di stipula del contratto, una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, attestante l’avvenuta valutazione dei rischi, nel caso in cui poi emerga la non rispondenza al vero di tale adempimento.

L’indirizzo espresso dal Ministero proviene dalla lettura del divieto di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 di procedere ad un contratto di somministrazione per le imprese che non abbiano proceduto alla valutazione dei rischi, in combinato disposto con l’art. 18 dello stesso testo di legge, e dal quale emerge che le sanzioni comminate in caso di inottemperanza al divieto suddetto devono essere necessariamente riferite ad entrambe le parti contraenti (somministratore e utilizzatore), quando non espresso diversamente dal legislatore.