LICITAZIONE
PRIVATA E ASTA PUBBLICA - FORME DI PUBBLICITÀ - NORMATIVA
1)
Pubblicità della licitazione privata
Le
norme che disciplinano le forme di pubblicità degli appalti pubblici
inizialmente previste dall'art. 7 della legge 14 del 1973, dopo le modifiche
apportate dalle leggi 741/81 e 687/84, sono ora regolate dall'art. 7 della
legge 17 febbraio 1987 n. 80.
La
legge regionale della Lombardia n. 70 del 12/9/1983 dispone che la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, quando richiesta, debba
essere effettuata entro dieci giorni dalla data di ricevimento della specifica
richiesta effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si
ritiene opportuno ricapitolare il quadro generale del sistema di pubblicità per
gli appalti da aggiudicarsi nella Regione Lombardia con il sistema della
licitazione privata.
1)
APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 ECU.
La
pubblicazione si effettua solo nell'albo pretorio del Comune ove ha sede l'Ente
appaltante (pubblicità ridotta).
2)
APPALTI DI IMPORTO COMPRESO TRA I 500.000 E 1.000.000 di ECU.
La
pubblicità viene fatta sul Bollettino Ufficiale della Regione ove ha sede
l'Amministrazione appaltante, nonché, per estratto, sui principali quotidiani e
su almeno due di quelli aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede
la stazione appaltante.
2bis)
APPALTI INDETTI DAGLI ORGANI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO,
DALL'ANAS E DAGLI ALTRI ENTI ED AZIENDE AUTONOME A CARATTERE NAZIONALE.
Se
gli appalti sono di importo compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di ECU, la
pubblicazione deve essere sempre fatta sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sulla
stampa quotidiana.
3)
APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000.000 di ECU e fino a 5.000.000 di ECU.
La
pubblicazione viene fatta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sul B.U.R.L, e sulla stampa quotidiana (principali quotidiani ed almeno due di
quelli aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione
appaltante).
4)
APPALTI IN CASO DI NECESSITA' E DI URGENZA.
Per
questi lavori di importo compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di Ecu, la
pubblicità va fatta esclusivamente negli appositi albi della stazione
appaltante.
La
norma dispone, inoltre, che non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa
apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si devono eseguire.
La
legge regionale n. 70 del 12-9-83, all'art. 21 dispone che la pubblicità non
deve essere fatta sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia quando:
1)
l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500.000 ECU;
2)
sussistono comprovati motivi di necessità e urgenza per appalti non superiori a
un milione di ECU e non inferiore a 500.000 ECU;
3)
la pubblicazione possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i
lavori si debbono eseguire.
5)
APPALTI SUPERIORI A 5.000.000 DI ECU.
Oltre
a quanto sin qui evidenziato per gli appalti superiori a 1.000.000 di ECU si
deve provvedere alla spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Comunità Europea nei modi e nei termini fissati dal Decreto
Legislativo 406 del 19-12-1991.
2)
Termini vari previsti per la licitazione privata e l'appalto concorso
Le
norme che prevedono i vari termini temporali tra le fasi inerenti la
pubblicazione del bando, la ricezione della richiesta di invito, la spedizione
degli inviti e la presentazione delle offerte, sono rinvenibili in norme
diverse (art. 3 D.P.C.M. 55/91 - artt. 14 e 15 D.Lgs. 406/91 - art. 7 L. 14/73)
e possono essere sinteticamente così riassunti:
a)
tra la pubblicazione del bando, nelle forme sopra ricordate, e la ricezione
della richiesta di invito devono
decorrere almeno:
-
37 giorni per gli appalti superiori a L. 9.861.664.583 (5 milioni di ECU)
(ridotti a 15 giorni in caso di urgenza);
-
19 giorni per gli appalti inferiori a L. 9.861.664.583 (5 milioni di ECU)
(ridotti a 15 giorni in caso di urgenza);
b)
Tra la pubblicazione del bando e la spedizione degli inviti non devono
decorrere più di 120 giorni.
c)
Tra la spedizione degli inviti ed il termine per la presentazione dell'offerta
devono decorrere almeno:
-
40 giorni per appalti superiori a 5 milioni di ECU (ridotti a 10 giorni in caso
di urgenza);
-
20 giorni per appalti inferiori a 5 milioni di ECU (ridotti a 10 giorni in caso
di urgenza).
Si
rammenta che i motivi che impongono la procedura d'urgenza devono essere
esplicitamente chiariti nel bando di gara.
3)
Pubblicità dell'asta pubblica (pubblico incanto)
Gli
artt. 64 e 66 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, modificato da ultimo dal D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, articolo 20, disciplinano la forma minima di pubblicità
dell'asta pubblica (pubblici incanti) nel seguente modo:
-
appalti fino a 50 milioni di lire:
presso
l'ufficio ove si svolge la gara e BURL;
-
oltre 50 milioni e fino a 200 milioni di lire:
a)
presso l'ufficio ove si svolge la gara
b)
15 giorni prima della gara sul Foglio Annunzi Legali e BURL;
-
oltre 200 milioni di lire:
a)
presso l'ufficio ove si svolge la gara
b)
15 giorni prima della gara sul Foglio Annunzi Legali
c)
16 giorni prima della gara sulla Gazzetta Ufficiale e BURL.
-
oltre 9.861.664.583 di lire (pari a 5 milioni di ECU):
a)
presso l'ufficio ove si svolge la gara
b)
15 giorni prima della gara sul Foglio Annunzi Legali
c)
16 giorni prima della gara sul BURL.
d)
si deve provvedere alla spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Comunità Europea nei modi e nei termini fissati dal Decreto
Legislativo 406 del 19-12-1991.
e)
entro nove giorni dalla spedizione di cui al precedente punto d): pubblicazione
sul B.U.R.L. e, per estratto, sulla
stampa quotidiana (principali quotidiani ed almeno due di quelli aventi
particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante).
I
giorni di inizio e fine del conteggio devono essere feriali.Quando l'interesse
del servizio lo richieda è in facoltà dell'amministrazione che deve emanare il
decreto di approvazione del contratto di ridurre il termine di 15 giorni fino a
5 giorni.
Le
ragioni della riduzione devono essere indicate nel decreto suddetto.
4)
Termini per l'asta pubblica (pubblico incanto)
L'art.
13 del Decreto Legislativo n. 406/91 e l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. n.
55/1991 regolano i termini per la presentazione delle offerte nell'asta
pubblica nel seguente modo:
-
per gli appalti inferiori a 5 milioni di ECU il termine minimo per la
presentazione delle offerte è fissato in 26 giorni dalla pubblicazione del
bando.
-
per gli appalti superiori a superiori a 5 milioni di ECU il termine minimo per
la presentazione delle offerte è fissato in 52 giorni dalla data di spedizione
del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee (riducibile a 36 giorni qualora
l'amministrazione abbia pubblicato la comunicazione di preinformazione - art.
12, comma 1, D. L.vo 406/91).
5)
Informazione successiva alla gara per licitazione privata
L'art.
20 della legge n. 55/1990 pone l'obbligo di procedere anche ad una informazione
successiva allo svolgimento della gara.
Viene
stabilito che con le medesime forme di pubblicità della gara da effettuare con
il metodo della licitazione privata, limitatamente alle forme di pubblicità a
carattere nazionale e locale - e perciò con l'esclusione della pubblicità sulla
gazzetta europea ove prevista - vi è l'obbligo di pubblicizzare prima della
stipula del contratto i seguenti elementi:
-
l'elenco delle imprese invitate;
-
l'elenco delle imprese partecipanti alla
gara;
-
l'impresa aggiudicataria;
-
il metodo di aggiudicazione.
Computo
dei termini per gli appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU
L'art.
17 del decreto legislativo n. 406/91 stabilisce che il computo dei termini sin
qui riepilogati deve essere effettuato secondo i criteri espressi nel
Regolamento CEE n. 1182/71, che per completezza di informazione viene qui
riprodotto. Tali indicazioni, pur non vincolanti per gli appalti sotto la
soglia dei 5 milioni di ECU possono essere di riferimento anche in tale ambito.
Regolamento
(CEE, EURATOM) del Consiglio delle Comunità Europee del 3 giugno 1971 n. 1182
che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini
Il
Consiglio delle Comunità europee, ha adottato il presente regolamento:
1.
Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si
applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati, o da adottarsi
in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
CAP
1.
PERIODI
DI TEMPO
2.1
I giorni festivi, da prendere in considerazione per l'applicazione del presente
regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso
il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere
compiuto.
A
tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla commissione l'elenco dei giorni
previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi comunicati dagli Stati
membri, completati con l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle
istituzioni della Comunità.
2.2
I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del
presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le
domeniche o i sabati.
3.1
Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal
momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l'ora nel corso della
quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel
periodo.
Se
un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve
essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie
un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale
atto non è computato nel periodo.
3.2
Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a) il periodo di tempo espresso in ore
comincia a decorrere all'inizio della prima ora e termina con lo spirare
dell'ultima ora del periodo;
b) un periodo di tempo espresso in
giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e
termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo
c) un periodo di tempo espresso in
settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora
del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del
giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta
la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un
periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la
scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare
dell'ultimo giorno di detto mese;
d) se un periodo di tempo comprende
frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese
sia composto di trenta giorni.
3.3
I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo
che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano
espressi in giorni lavorativi.
3.4
Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno
festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare
dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.
Questa
disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a
partire da una data o da un evento determinato.
3.5
Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni
lavorativi.
CAP.
II
DATE
E TERMINI
4.1
Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'art. 3, ad
eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d'entrata in vigore,
d'inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di
cessazione dell'efficacia, di cessazione dell'applicazione degli atti del
Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.
4.2
L'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti del
Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una
data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno
corrispondente a tale data.
Tale
disposizione si applica anche quando l'entrata in vigore, l'inizio
dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver
luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si
verifica un evento o si compie un atto.
4.3
La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione
dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di
disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo allo
spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale
disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la
cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei precitati atti
o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a
decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
5.1
Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'art. 3, ad
eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere
compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un
momento determinato.
5.2
Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del
Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere
compiuto tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno
corrispondente a tale data.
Tale
disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in
applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato
numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si
compie un altro atto.
6.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.