A)
RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO - NUOVO MODELLO DI DOMANDA PREDISPOSTO DALL’ARPA LOMBARDIA
B)
RECUPERO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI
INERTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
Alla luce delle recenti
modifiche normative in tema di riutilizzo di materiali derivanti da attività di
recupero, si ritiene utile fornire un quadro riepilogativo degli adempimenti
richiesti dal nuovo Codice ambientale (D.Lgs. n.152/2006).
Si segnala,
inoltre, che ARPA Lombardia ha elaborato un nuovo modello relativo alla
presentazione delle richieste di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
A)
RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO - NUOVO MODELLO DI DOMANDA PREDISPOSTO DALL’ARPA LOMBARDIA
Ai sensi della
vigente normativa ambientale, le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo
riutilizzo nell'area di cantiere
ove si è effettuato lo scavo non sono soggette ad alcuna prescrizione.
Qualora terre e
rocce da scavo siano destinate all'effettivo riutilizzo al di fuori dell'area di cantiere ove si è effettuato lo
scavo, per reinterri, riempimenti e rilevati, tali materiali non sono rifiuti e sono, perciò,
esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia solo nel caso in cui siano riutilizzate, senza trasformazioni
preliminari, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente
(ad es. comune), previo parere dell'ARPA.
Al fine di
uniformare i comportamenti dei dipartimenti provinciali e di semplificare, per
quanto possibile e compatibilmente con la normativa vigente, le procedure cui
le imprese debbono attenersi, ARPA Lombardia ha elaborato una specifica
modulistica per la presentazione delle richieste di riutilizzo delle terre e
rocce da scavo.
Unitamente al
nuovo modello sono stati forniti alcuni indirizzi sull'attuazione dell'art. 186
del Codice ambientale, in particolare per quanto attiene le modalità di
campionamento ed analisi del materiale scavato di cui si chiede
l'autorizzazione al riutilizzo.
La nuova
modulistica (disponibile sul sito del Collegio - www.ancebrescia.it)
sostituisce quella pubblicata sul numero 11/2006 del Notiziario del Collegio.
L’allegato
"A" è il modello da presentare per richiedere il parere per la
produzione, utilizzo, destinazione a terzi, deposito momentaneo delle terre e
rocce da scavo non inquinate provenienti da scavi.
Riassumendo
1.
Le
terre e rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo nell'area di cantiere
ove si è effettuato lo scavo non sono soggette ad alcuna prescrizione.
2.
La
gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere ove si è
effettuato lo scavo, per reinterri, riempimenti, rilevati o macinati è soggetta
alla presentazione dell’allegato "A" agli Enti competenti (ARPA e
Comune).
Le terre e
rocce da scavo possono essere destinate anche a:
a. differenti cicli di produzioni
industriali;
b. riempimento di cave coltivate;
c.
ricollocazione
in altro sito;
nell'ambito dei pareri degli Enti
sopra richiamati.
Nel caso in
cui sia impossibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo dovrà essere
indicato il sito di deposito del materiale. Il riutilizzo dovrà avvenire entro
sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata
dell'interessato.
B)
RECUPERO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI
INERTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
Materiali
inerti da demolizione e costruzione
I materiali
provenienti da demolizioni sono indicati dalla vigente normativa come rifiuti e
pertanto vanno gestiti come tali. Non possono perciò essere utilizzati
direttamente per impieghi edili.
Le norme che
individuano i rifiuti non pericolosi e che fissano, per ciascuno di essi, le
condizioni per poterli recuperare con procedure semplificate sono individuate negli
articoli 214 e seguenti del nuovo Codice ambientale (D.Lgs. 152/06) e nel DM
5/2/98, come modificato dal DM 5/4/06, n.186.
L'ottenimento di
tali materie prime seconde per l’edilizia (MPS) avviene, da parte delle imprese
che hanno ottenuto l'autorizzazione al recupero, mediante fasi meccaniche di
macinazione, vagliatura e selezione granulometrica attraverso le quali, alla
fine del processo, si producono materiali inerti adatti all'utilizzo nel
processo edile.
Per l’utilizzo dei
materiali inerti per riempimenti, rilevati e quant’altro che comporta il
deposito sul suolo, è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva da
richiedere agli Enti e che, normalmente in Lombardia, richiede 90 giorni per
diventare operativa. E’ inoltre indispensabile che il materiale superi
favorevolmente alcune analisi chimiche (test di cessione) previste
dall’allegato 3 del D.M. 186/06.
Riassumendo
1.
Finché
i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione restano nel
cantiere di produzione per un periodo non superiore a tre mesi non c’è da fare
nulla;
2.
i
rifiuti da demolizione e costruzione non possono essere riutilizzati
direttamente in cantiere senza avere subìto un trattamento di recupero in un
centro autorizzato o con impianto mobile autorizzato;
3.
possono
essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
4.
possono
essere inviati ad un impianto di recupero (il recupero è esente dalla tassa
governativa - c.d. ecotassa - che invece grava per il conferimento in
discarica). Da questi impianti si ottengono materie prime seconde (MPS) che
sono escluse dalle normative dei rifiuti;
5.
qualora
il materiale inerte ottenuto da impianti di recupero sia utilizzato per
rilevati, sottofondi stradali o per
recuperi ambientali (riempimento di ex cave, ecc.), è necessario farne comunicazione
preventiva (90 giorni) all’Albo Gestori Ambientali della Camera di Commercio di
Milano.
Conglomerato
bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale mediante
fresatura a freddo
Il conglomerato
bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale mediante
fresatura a freddo è classificato come rifiuto e, come tale, può essere gestito
nell'ambito del recupero dei rifiuti non pericolosi.
Riassumendo
1.
Finché
il fresato resta depositato all’interno del cantiere per un periodo non
superiore a tre mesi non deve essere fatto nulla;
2.
non
può essere utilizzato all’interno del cantiere per riempimenti in quanto
rifiuto;
3.
può
essere smaltito in discarica come rifiuto;
4.
può
essere mandato, come rifiuto, ad un impianto autorizzato per la produzione di
nuovo conglomerato bituminoso;
5.
può
essere utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. In
tal caso è necessario farne comunicazione
preventiva (90 giorni) all’Albo Gestori Ambientali della Camera di
Commercio di Milano per ogni cantiere;
6.
può
essere destinato ad un impianto autorizzato per la produzione di materie prime
seconde (MPS) utilizzabili per la realizzazione di costruzioni stradali e
piazzali industriali.
Arpa Lombardia - Circolare prot.
79095 n. del 7 giugno 2007