VARIAZIONE
AL 2,5% DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1/1/99
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D.M.10/12/98
A)
Interessi legali
Dal
1º gennaio 1997 il saggio degli interessi legali diminuisce dal 5% al 2,5%, per
effetto D.M. 10 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del
11/12/1998.
Il
tasso degli interessi legali già fissato al 5% (art. 1284 del c.c. entrato in
vigore il 21/4/1942) era stato innalzato al 10% a partire dal 16/12/1990 dalla
legge 26/11/1990, n. 353. A decorrere dal 1 gennaio 1997 fu riportato al 5% con
l'art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 23/12/1996.
B)
Interessi convenzionali
Gli
interessi possono essere convenzionali, quando risultano fissati dalla volontà
delle parti nel titolo costitutivo dell'obbligazione. La determinazione di un
tasso di interesse superiore a quello legale (2,5%) deve risultare per
iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale.
C)
Interessi legali e di mora per ritardi nel pagamento acconti e rata di saldo -
Artt. 35 e 36 Capitolato Generale Opere Pubbliche
Gli
interessi legali dovuti dall'Ente appaltante per ritardati pagamenti e per
ritardata contabilizzazione rate di acconto o rata di saldo, di cui agli
articoli 35 e 36 del D.P.R. 16/7/1962 N. 1063 (Capitolato Generale d'Appalto),
sono diminuiti dal 5% al 2,5%, a decorrere dal 1º gennaio 1999.
Come
detto le precedenti variazioni sono così riassumibili:
fino
al 15/12/90 = 5%
dal
16/12/90 al 31/12/96 = 10%
dal
1/1/97 al 31/8/98 = 5%
dal
1/1/99 = 2,5%