CONTRATTI
PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
Con
il contratto preliminare le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un
successivo contratto definitivo; non si trasferisce, quindi, la titolarità di
un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momento.
Il
preliminare deve contenere già in sé gli elementi essenziali del successivo
contratto definitivo.
La
legge prevede che il preliminare debba avere la stessa forma prevista per il
contratto definitivo (art.1.351 c.c.), cioè che sia redatto in forma scritta.
Il
decreto c.d. Visco/Bersani, modificando l'art. 5 del DPR 131/86 (Imposta di
Registro), ha ampliato le fattispecie contrattuali soggette a registrazione in
termine fisso.
Per
effetto di tali modifiche, i contratti preliminari, stipulati in qualità di
parte promittente venditrice da un'impresa, che fino al 3 luglio 2006 erano
soggetti a registrazione solo in "caso d'uso" oggi devono essere
registrati, obbligatoriamente, entro venti giorni dalla loro sottoscrizione.
Pertanto,
se prima delle modifiche introdotte dal decreto c.d. Visco/Bersani, un
contratto preliminare, stipulato per scrittura privata non autenticata dal
costruttore di unità immobiliari, poteva essere registrato solo in caso d'uso,
dalla data del 4 luglio 2006 il contratto preliminare deve essere registrato
entro venti giorni dalla relativa stipula.
Tale
registrazione va effettuata anche qualora il preliminare preveda solo il
pagamento di acconti sul prezzo imponibili ad Iva e non contenga caparre od
altre clausole accessorie soggette ad imposta di registro.
Tassazione dei contratti preliminari di
compravendita
I
contratti preliminari di compravendita scontano l'imposta di registro nella
misura fissa di 168 euro.
Se
il preliminare prevede il pagamento di somme a titolo di caparra confirmatoria è dovuta, inoltre, l'imposta
proporzionale nella misura dello 0,50%.
Se
sono previsti acconti di prezzo,
non soggetti ad Iva, si applica l'imposta proporzionale nella misura del 3%.
Qualora
nel preliminare siano previsti acconti di prezzo (non soggetti ad Iva) da
versare contestualmente o successivamente alla stipula dello stesso, ma
comunque prima dell'atto definitivo, gli stessi devono essere assoggettati a
tassazione, nella misura del 3%, al momento della registrazione del
preliminare, ancorché non contestualmente versati.
L'imposta
di registro pagata per caparre od acconti di prezzo contenuti nel preliminare è
imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto
definitivo (se soggetto ad imposta di registro).
In
caso contrario, nell'ipotesi in cui il contratto definitivo sia soggetto ad
Iva, l’imposta di registro pagata non è recuperabile in sede di stipula del
rogito come non è recuperabile nel caso in cui non venga più stipulato il
contratto definitivo.
Soggetti obbligati al pagamento
Sono
obbligati al pagamento dell’imposta i soggetti nel cui interesse è stata
chiesta la registrazione o le parti in causa.
Sono
inoltre coobbligati, per la sola imposta principale, i pubblici ufficiali che
hanno ricevuto e autenticato l’atto (es. notai), nonché gli agenti immobiliari
di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis), DPR 131/1986 (art. 1, comma
Nel
caso di registrazione in caso d’uso o volontaria è obbligato solo chi ha
richiesto la registrazione.
Sanzioni
Nel
caso di omissione della richiesta di registrazione degli atti e della
presentazione delle denunce di cui all’art. 19, D.P.R. 131/1986 si applica una
sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta relativa dovuta (Art. 69,
comma 1 DPR 131/86)
Nel
caso di tardivo versamento si applica la sanzione del 30% dell’importo non
versato di cui all’art. 13, D.Lgs. 471/1997 relativo alle sanzioni per imposte
dirette, Iva e riscossione (Art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/97).
Termini di decadenza e prescrizione
Per
gli atti non presentati per la registrazione l’imposta deve essere richiesta
dall’Ufficio entro 5 anni (termine di decadenza) dal giorno in cui avrebbe
dovuto essere richiesta la registrazione.