APPALTI PUBBLICI - I FATTI RIPORTATI DALL’AUTORITA’ SUL PROPRIO CASELLARIO DEVONO ESSERE VALUTATI AUTONOMAMENTE DALL’ENTE APPALTANTE
(Consiglio di Stato, Sezione V del 28
settembre 2007, n. 5003)
L’inserzione nel casellario
informatico, di cui all’art. 27 del d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34, di dati
negativi (quali precedenti esclusioni da gare) a carico di un’impresa ha solo
la finalità di rendere pubblicamente noti i fatti ivi annotati, la cui
valutazione, ai fini dell’esclusione o non da successive gare, resta demandata
alla singola stazione appaltante che rimane titolare del relativo potere ( a
meno che non si tratti di “sospensione” dalla partecipazione espressamente ed
autonomamente disposta dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, caso che
qui non ricorre). L’attività posta in essere dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di inserimento dei dati nel
casellario informatico è, inoltre, meramente esecutiva, senza che competa a
detta Autorità alcuna funzione preliminare di verifica dei contenuti della
segnalazione pervenuta (cfr. Cons. St., sez. IV, 19 ottobre 2006 n. 6212); i
dati sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione
delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure
di affidamento di lavori pubblici. Dunque, l’inserzione di un dato negativo per
l’impresa nell’osservatorio svolge una funzione di pubblicità-notizia, non ha
natura provvedimentale e deve essere effettuata del
tutto automaticamente dopo la sua comunicazione dalla stazione appaltante.