APPALTI PUBBLICI -  PER LAVORI FINO A 150.000 EURO È SUFFICIENTE LA QUALIFICAZIONE SOA E NON VIGE IL DIVIETO DI SUBAPPALTO PER LE CATEGORIE "SUPERSPECIALIZZATE"

(T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II del 5 ottobre 2007, n. 3439)

 

Il sistema di cui al DPR n. 34/2000 si fonda sulla distinzione della capacità economica delle imprese esecutrici di lavori pubblici in categorie e classifiche (le quali debbono essere indicate di volta in volta dai singoli bandi di gara) ed è evidente che il sistema si applica nella sua interezza, non essendo possibile “esportarne” pezzi singoli da applicare analogicamente ad appalti “sotto soglia” (la soglia di cui si parla è, beninteso, quella dei 150.000,00 Euro). Se così è, ne consegue che per appalti di importo inferiore a tale limite non è possibile far riferimento a categorie o classifiche, se non a fini meramente descrittivi, ossia allo scopo di indicare ai partecipanti la tipologia di lavori da eseguire, nonché di permettere alle imprese in possesso di attestazione SOA di partecipare esibendo solo l’attestazione.

Da tali premesse consegue che al caso di specie non è applicabile la norma di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, relativa al divieto di subappalto delle lavorazioni scorporabili di importo superiore al 15%, facendo la stessa riferimento al sistema di qualificazione (il quale come detto disciplina solo gli appalti di importo superiore al valore di cui al citato art. 40, comma 2, del Codice degli appalti). Per gli appalti di importo inferiore, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18, comma 3, della L. n. 55/1990 (30%).