IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE E DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
SOLARE-FOTOVOLTAICA O EOLICA - ALIQUOTA IVA APPLICABILE
(Risoluzione n. 269/E del 27/9/07)
Alle
cessioni di impianti termici ad energia solare o eolica si applica l’aliquota IVA
in misura pari al 10%, di cui al n. 127-quinquies della Tab. A, parte III, del
D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell’acquirente,
in virtù dell’idoneità della struttura a produrre calore-energia.
Diversamente,
le cessioni di beni finiti, forniti per la costruzione di tali impianti,
beneficiano dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 127-sexies della
Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972, a condizione che l’utilizzatore finale
rilasci al venditore una dichiarazione, dalla quale
risulti che i singoli componenti verranno effettivamente impiegati per la
costruzione dell’impianto di riscaldamento.
Così si è
espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 269/E del 27 settembre
In tal
ambito, l’Amministrazione finanziaria, precisando le modalità di corretta
applicazione del tributo a seconda che la cessione abbia ad oggetto l’intera
apparecchiatura oppure singole componenti finalizzate alla realizzazione
dell’impianto di climatizzazione, ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata del
10% si applica:
A) alla
cessione di impianti idonei alla produzione di calore-energia e di energia
elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica (n.
127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972), a prescindere
dalle caratteristiche soggettive dell’acquirente, che può essere
indifferentemente sia un’impresa commerciale che un consumatore finale.
In tale
ipotesi, infatti, l’agevolazione è concessa in considerazione della specifica
tipologia del bene ceduto, in quanto idoneo a soddisfare l’interesse generale
alla produzione di energia pulita (Cfr. anche R.M. n.2/E/2000);
B) alla
cessione di beni finiti [1], escluse le materie prime e semilavorate, forniti
per la costruzione dell’impianto solare termico (n. 127-sexies della Tab. A,
parte III, del D.P.R. 633/1972), a condizione che:
-
l’acquirente sia un’impresa installatrice o costruttrice degli impianti termici
ad energia solare-fotovoltaica o eolica;
-
l’acquirente,qualora sia l’utilizzatore finale,renda un’apposita dichiarazione
al venditore, dalla quale risulti che i componenti
acquistati sono destinati ad essere utilizzati per l’installazione o
costruzione di tali impianti di riscaldamento.
In
conclusione, con la citata R.M. n.269/E/2007, è stato chiarito che l’aliquota
IVA agevolata del 10% spetta unicamente per le cessioni concluse nell’ultima
fase di commercializzazione del bene, non operando, invece, se la cessione
interviene nei confronti di un soggetto operante nelle fasi intermedie di
vendita (ad es. grossisti, distributori ecc.), con la conseguente applicazione
dell’aliquota IVA ordinaria del 20%.
[1] In relazione all’ipotesi specifica
analizzata dalla R.M. n.269/E/2007 vengono espressamente definiti come beni
finiti quelli che si trovano nell’ultima fase della commercializzazione,
essendo stato ultimato il processo produttivo, o quelli acquistati per essere
direttamente utilizzati per la costruzione dell’impianto