REVERSE CHARGE - CONTRATTI DI AVVALIMENTO
(Risoluzione 18/10/07, n.295/E)
Nell’ambito
di un contratto d’appalto di lavori pubblici, le prestazioni rese all’impresa
appaltatrice da altra impresa appartenente al medesimo gruppo si configurano come
subappalti e, come tali, scontano l’applicazione del “reverse charge”, anche se formalmente derivanti da un contratto di avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
163/2006.
Questa
la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione .295/E
del 18 ottobre 2007,in risposta ad una specifica istanza di interpello da parte
di una società a cui viene affidata dal Comune la manutenzione straordinaria
della rete fognaria e che, a sua volta, affida l’intervento, in base ad un
contratto di avvalimento, ad un’altra società da questa partecipata.
L’istituto
in questione è disciplinato dall’art.49 del D.Lgs.
163/2006 (“Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e
servizi”) in base al quale l’impresa che partecipa ad una gara d’appalto di
lavori, servizi, forniture può soddisfare i requisiti richiesti, sotto il
profilo economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
qualificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai
sensi del comma 10 del citato art.49, «il contratto è in ogni caso eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l’impresa ausiliaria (ossia la società che fornisce le capacità
tecnico-economiche) può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati».
Nel
caso proposto all’Amministrazione finanziaria, in realtà, è l’impresa che
partecipa alla gara a mettere a disposizione i propri requisiti all’impresa a
cui viene affidata la realizzazione in concreto dell’intervento.
Pertanto,
l’Agenzia in primo luogo nega che la specifica pattuizione possa rientrare
nello schema tipico del contratto di avvalimento, come disciplinato dal
Legislatore, in quanto il contratto viene stipulato a favore della società che
non partecipa alla gara per l’aggiudicazione dei lavori.
Si
tratta, ad avviso dell’Amministrazione, di un contratto di subappalto,avente ad
oggetto prestazioni riferibili al settore delle
costruzioni (di cui alla Sezione F della tabella di classificazione ATECOFIN
2004), assoggettato al meccanismo dell’inversione contabile.
In
ogni caso, si ritiene che, anche in presenza di un contratto tipico di
avvalimento a favore dell’impresa concorrente alla gara, proprio alla luce del
suddetto comma 10 dell’art.49, le prestazioni rese dall’impresa ausiliaria
siano riconducibili ad un contratto di subappalto che, ai fini IVA, è soggetto
all’applicazione del “reverse-charge”.
Inoltre,
non sussisterebbe tra le due società interessate un rapporto di tipo
associativo, in virtù del quale le operazioni in commento potrebbero essere
escluse dal meccanismo del “reverse-charge”, alla
luce delle precisazioni contenute nella Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006.
A
tal proposito, l’Amministrazione ha precisato che tra società appartenenti al
medesimo gruppo s’individuano vincoli di partecipazione (di natura
patrimoniale) e non rapporti di natura associativa.