REVERSE CHARGE
- NOLO CON OPERATORE
(Interrogazione Camera dei deputati
24/10/07, n. 5-01646)
La VI Commissione finanze della Camera dei Deputati,
citando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 205 del 2007 affermato che
l’inclusione del nolo con operatore (c.d. nolo a caldo) nella Sezione F della
tabella ATECOFIN (2004) non comporta automaticamente l’applicabilità del regime
del reverse charge.
Se il prestatore d’opera è chiamato ad eseguire il
servizio in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del
committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto
di appalto, e cioè l’autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo
del reverse charge.
Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non
tanto il mero noleggio, ma la realizzazione di lavori di sbancamento,
sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, con assunzione di
un’obbligazione di risultato, nell’ambito di un rapporto contrattuale
caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e dall’organizzazione
in proprio dei mezzi, con assunzione dei relativi rischi, sarebbe applicabile
il meccanismo del reverse-charge. In tal caso,
infatti, la pattuizione andrebbe sostanzialmente ricondotta alla tipologia
dell’appalto, o meglio del subappalto.