REVERSE CHARGE - FRANCHISING DI SERVIZI
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/10/2007, n.
303/E)
Il
meccanismo del reverse charge si applica - oltre che
alle prestazioni di servizi rese nel settore edile attraverso contratti di
subappalto - anche a quelle effettuate nell’ambito dei contratti di franchising
di servizi, stipulati nel rispetto delle regole fissate dalla legge n.
129/2004, recante la disciplina dell’affiliazione commerciale.
Qualora
le prestazioni poste in essere dal franchisee siano riconducibili fra quelle
espressamente elencate alla categoria «costruzioni» della tabella ATECOFIN,ad
esse si renderà quindi applicabile il meccanismo dell’inversione contabile:
-
il franchisee sarà tenuto a fatturare al franchisor
l’importo totale della prestazione (senza, cioè, alcuna riduzione a titolo di royalties, e senza alcun addebito dell’IVA).
-
il franchisor fatturerà al franchisee il 5%
dell’importo di ciascuna prestazione a titolo di royalties,
con l’applicazione dell’aliquota IVA fissata in misura ordinaria.
Il
contratto di affiliazione commerciale, infatti, esaurisce la propria funzione
nella regolamentazione dei rapporti interni dei partners
relativi all’utilizzo di marchi, brevetti e know how.
L’obbligo
di eseguire opere edili non deriva dal rapporto di franchising: è conseguenza
dell’assunzione, da parte del franchisee,di una diversa pattuizione
contrattuale, la quale mantiene la sua autonomia anche se stipulata a latere
del contratto di franchising.
L’obbligo
assunto dal franchisee nei confronti di uno o più committenti, fra i quali può
essere annoverato anche il franchisor,consistente
nella realizzazione di un’opera o di un servizio con responsabilità di
risultato, è riconducibile allo schema dell’appalto ovvero del subappalto
nell’ipotesi in cui il committente sia, a sua volta, appaltatore