COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI REGIONALI
PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE ALLE REALTÀ ECONOMICHE LOCALI
(Circolare Ag. Entrate 26/10/07, n. 58/E)
Con
il provvedimento 8 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247), l’Agenzia
delle Entrate ha istituito i nuovi Osservatori regionali per l’adeguamento
degli studi di settore alle realtà economiche locali, sopprimendo
contestualmente gli Osservatori provinciali istituiti con decreto 15 aprile
1999. La circolare n. 58/E/2007 approfondisce i compiti e le modalità di
funzionamento degli Osservatori regionali, che avranno un ruolo rilevante sul
versante operativo, fornendo elementi di dettaglio sulle realtà economiche
territoriali che potrebbero determinare criticità nelle varie fasi
dell’accertamento basato sugli studi.
Istituzione
e funzioni
Gli
Osservatori regionali per gli studi di settore - che devono essere costituiti
entro il 31 dicembre 2007, presso ciascuna Direzione regionale dell’Agenzia
delle Entrate e presso le Direzioni provinciali di Bolzano e di Trento - hanno
la funzione di individuare eventuali elementi che caratterizzino, a livello
locale, l’esercizio delle attività economiche oggetto degli studi di settore.
Più
in dettaglio, gli Osservatori hanno il compito di individuare:
-
le particolari condizioni economiche o produttive, tipiche di alcune zone o
distretti, che spiegano i comportamenti economici dei soggetti che operano in
quei territori, anomali e diversi da quelli già analizzati dagli studi di
settore;
-
le situazioni, riscontrabili a livello locale o regionale, che denotino
evidenti criticità di alcuni settori o di alcune categorie di soggetti, o che
rivelino, al contrario, condizioni di forte sviluppo ed espansione economica
territoriale;
-
qualsiasi informazione che possa essere di ausilio per cogliere le
problematiche legate all’ambito territoriale, al fine di migliorare la capacità
degli studi di settore a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono,
-
concentrando l’attenzione su aspetti che, per il loro carattere di novità o
specificità , non siano già stati considerati e possono segnalare incongruenze
emerse in sede di applicazione che, conseguentemente, si riflettono in una non
adeguata capacità degli studi a rappresentare la complessa realtà cui si
riferiscono.
Un’ulteriore
funzione dei nuovi Osservatori è di consentire di individuare meglio, a livello
territoriale, i soggetti che esercitano l’attività in condizioni di marginalità
economica.
Composizione
La
funzione di Presidente di ogni Osservatorio viene espletata dal Direttore
regionale (o provinciale per Trento e Bolzano) dell’Agenzia delle Entrate.
La
funzione di vice-Presidente è esercitata da un Dirigente - che abbia
coordinato, diretto o effettuato attività di accertamento basata sugli studi di
settore - nominato presso ciascuna Direzione regionale (o provinciale).
Gli
altri componenti dell’Osservatorio sono individuati tra il personale
dell’Agenzia delle Entrate e i rappresentanti delle associazioni di categoria e
degli ordini professionali.
Per
quanto riguarda i rappresentanti delle categorie economiche, il provvedimento
istitutivo fa riferimento:
-
ad un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, più rappresentative a livello
regionale;
-
a due rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e
professioni economiche e giuridiche, ad un rappresentante per gli ordini
professionali degli esercenti arti e professioni tecniche e ad un
rappresentante per gli ordini professionali degli esercenti arti e professioni
sanitarie.
Ai
componenti dell’organismo non spetta alcun compenso.
Operatività
Nei
casi in cui l’attività dell’Osservatorio evidenzi una chiara e incontestabile
situazione che provoca anomalie nell’applicazione degli studi di settore,
ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, il presidente
dell’Osservatorio può fornire direttamente indicazioni agli Uffici locali
relativamente al comportamento da tenere in sede di accertamento o sugli eventuali
atti da adottare. Il contenuto delle direttive impartite agli uffici deve,
comunque, essere trasmesso alla Direzione Centrale Accertamento ed essere
comunicato anche ai componenti dell’Osservatorio regionale.
Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, gli Osservatori regionali provvedono a
predisporre una relazione sulle attività e sulle principali problematiche
trattate nel corso dell’anno precedente, che viene inviata alla Direzione
Centrale Accertamento e pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.