ACCERTAMENTO - VALORE DEGLI STUDI DI SETTORE
(Comm. tributaria provinciale Reggio Emilia,
Sentenza, Sez. I, 10/10/07, n. 491)
I
risultati desumibili dallo studio di settore sono un semplice elemento
indiziario la cui fondatezza deve rimanere verificata indagando la realtà della
fattispecie in esame; in pratica, deve essere verificato se in questa siano
identificabili elementi - di natura contabile (resa produttiva) ed
extracontabile (appunti, documenti, risultanze bancarie, risultanze di
controlli incrociati) - che consentano una ricostruzione, induttiva, del volume
d’affari che concordi, sostanzialmente, con quello desumibile dallo studio di
settore rendendolo, così, fondatamente desumibile dallo stesso, per poi
procedere alla comparazione con quello dichiarato dall’imprenditore onde
verificare se tra i due sussistano quelle gravi incongruenze che sono
l’ulteriore condizione necessaria per legittimare questo tipo di accertamento.
Senza
questa attività «di verifica» che confermi il risultato dello studio di
settore, per tramutarlo in quel tipo di presunzione grave, precisa e
concordante, richiesta dall’art. 39, D.P.R. n. 600/1973, il semplice risultato
«matematico-statistico» dello studio di settore non rende legittimo questo tipo
di accertamento.
Questo
tipo di verifica è totalmente a carico dell’Agenzia cui incombe, compiutamente,
l’onus probandi.