CONTRATTI PRELIMINARI - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
Il
contratto preliminare di vendita prevede l’impegno delle parti a sottoscrivere
un successivo contratto definitivo, di cui si delinea almeno il contenuto
essenziale. Il preliminare deve avere la stessa forma prescritta per il
contratto definitivo.
Ai
sensi dell’art. 10 della Tariffa allegata al DPR 131/86 il preliminare di ogni
specie deve sempre essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto ed è
soggetto al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a 168
euro.
Se
il preliminare contiene le seguenti pattuizioni, sconta l’imposta di registro
nella misura indicata:
–
caparra confirmatoria -> 0,50%
–
acconti, se non soggetti ad Iva -> 3%
Se
la vendita è soggetta all’imposta di registro, l’imposta proporzionale pagata
su caparre e acconti viene detratta dall’imposta principale al momento della
registrazione del contratto definitivo.
In
caso contrario, ovvero se la vendita è soggetta ad Iva, l’imposta di registro
pagata non è recuperabile in sede di stipula del rogito come non è recuperabile
nel caso in cui non venga più stipulato il contratto definitivo.
Se
un atto enuncia altri atti scritti o contratti verbali posti in essere tra le
stesse parti e non registrati perché non soggetti a tale obbligo, l’imposta si
applica anche a questi ultimi atti. Se l’atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione pecuniaria.
Soggetti obbligati al pagamento
Sono
obbligati al pagamento dell’imposta i soggetti nel cui interesse è stata
chiesta la registrazione o le parti in causa.
Sono
inoltre coobbligati, per la sola imposta principale, i pubblici ufficiali che
hanno ricevuto e autenticato l’atto (es. notai), nonché gli agenti immobiliari
di cui all’art. 10, co. 1, lett. d-bis), D.P.R.
131/1986 (art. 1, co.
Nel
caso di registrazione in caso d’uso o volontaria è obbligato solo chi ha
richiesto la registrazione.
Sanzioni
Nel
caso di omissione della richiesta di registrazione degli atti e della
presentazione delle denunce di cui all’art. 19, D.P.R. 131/1986 si applica una
sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta relativa dovuta (Art. 69,
comma 1 DPR 131/86)
Nel
caso di tardivo versamento si applica la sanzione del 30% dell’importo non
versato di cui all’art. 13, D.Lgs. 471/1997 relativo alle sanzioni per imposte
dirette, Iva e riscossione (Art. 13, cpmma 2, D.Lgs. 471/97)
Interessi moratori
Dall’1/1/97
si applica il tasso semestrale del 2,5% (art. 3, co.
Dall’1/7/03
il tasso è pari all’1,375%.
Termini di decadenza e prescrizione
Per
gli atti non presentati per la registrazione l’imposta deve essere richiesta
dall’Ufficio entro 5 anni (termine di decadenza) dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.
Chiarimenti
L’Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione n. 197/E del 1/8/07 ha fornito alcuni
chiarimenti per quanto attiene il trattamento fiscale dei contratti preliminari
di vendita.
Oltre
a precisare che nell’ipotesi di stipula di un contratto preliminare relativo
alla cessione di un immobile soggetto ad IVA, il contratto preliminare deve
essere registrato con applicazione dell’Imposta in misura fissa, pari a 168
euro, l’Agenzia ha chiarito che, in presenza di una clausola che preveda
espressamente il pagamento di una somma sia a titolo di caparra confirmatoria che di acconto, su quest’ultimo si applica
l’IVA ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Sul
medesimo importo, inoltre, non è dovuta l’imposta proporzionale di registro, in
misura pari allo 0,50%, per la contestuale funzione di caparra.
In
sostanza, gli importi versati all’atto della stipula di un contratto
preliminare si considerano come caparra confirmatoria
solo se le parti contraenti abbiano espressamente inteso attribuire a
tali somme questa specifica funzione.
Solo
in tale ipotesi, pertanto, esse saranno assoggettate ad imposta proporzionale
di registro dello 0,50%, anche nel caso in cui il trasferimento del bene sia
soggetto ad IVA.
In
quest’ultimo caso l’imposta pagata (0,50%) non è recuperabile in sede di
stipula del rogito.