INAIL - D.LGS. N. 124/2004 - ESTENSIONE DEL POTERE DI DIFFIDA AL PERSONALE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - OMESSA O TARDATA DENUNCIA DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

 

L’Inail, con una nota del 2 ottobre 2007, è tornato sull’argomento relativo all’estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali (cfr. Not. n. 10/2007).

In particolare la citata nota ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria tutte le violazioni amministrative sanabili relative ad adempimenti omessi in tutto o in parte, compresi quelli per i quali la legge prevede un termine per la loro esecuzione.

Per le violazioni di omessa o tardiva denuncia di infortunio e malattia professionale, per le quali è ammessa la diffida da parte dei funzionari amministrativi, l’Istituto ha previsto un nuovo iter procedurale.

Sono stati, infatti, predisposti due nuovi moduli, Mod. 1 e Mod. 1 bis, attraverso i quali la Sede Inail, nel caso in cui avesse ricevuto il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia professionale, ma non la denuncia, potrà richiedere quest’ultima al datore di lavoro con un apposito atto istruttorio diversificato a seconda che si tratti di infortunio o malattia professionale.

Nel caso in cui il datore provveda alla trasmissione della denuncia entro i termini di legge, non sarà applicata alcuna sanzione. Diversamente, qualora detta denuncia non sia inviata entro i termini di cui all’art. 53 del T.U. - nel caso di infortunio entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia, ovvero dal giorno successivo a quello in cui ha avuto il certificato medico e, nel caso di malattia professionale, entro cinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento del certificato medico - il datore di lavoro sarà soggetto a provvedimento di diffida ex art. 13 del D.Lgs n. 124/04.

Decorsi inutilmente i termini previsti dall’atto di diffida per effettuare l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione stabilita in misura minima pari ad euro 1.290,00, al datore di lavoro sarà contestata la violazione di cui all’art. 16 della L. n. 689/81 che comporterà una sanzione amministrativa da euro 1.290,00 a euro 7.745,00, con l’ulteriore possibilità del pagamento in misura ridotta pari ad euro 2.580,00 se effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione.