INAIL - D.LGS. N.
124/2004 - ESTENSIONE DEL POTERE DI DIFFIDA AL PERSONALE DEGLI ENTI
PREVIDENZIALI - OMESSA O TARDATA DENUNCIA DI INFORTUNIO E DI MALATTIA
PROFESSIONALE
L’Inail, con una nota del 2 ottobre 2007, è tornato sull’argomento
relativo all’estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli
enti previdenziali (cfr. Not. n. 10/2007).
In particolare la citata nota ricorda che rientrano
nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria tutte le violazioni
amministrative sanabili relative ad adempimenti omessi in tutto o in parte,
compresi quelli per i quali la legge prevede un termine per la loro esecuzione.
Per le violazioni di omessa o tardiva denuncia di
infortunio e malattia professionale, per le quali è ammessa la diffida da parte
dei funzionari amministrativi, l’Istituto ha previsto un nuovo iter
procedurale.
Sono stati, infatti, predisposti due nuovi moduli,
Mod. 1 e Mod. 1 bis, attraverso i quali la Sede Inail, nel caso in cui avesse
ricevuto il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia
professionale, ma non la denuncia, potrà richiedere quest’ultima al datore di
lavoro con un apposito atto istruttorio diversificato a seconda che si tratti
di infortunio o malattia professionale.
Nel caso in cui il datore provveda alla trasmissione
della denuncia entro i termini di legge, non sarà applicata alcuna sanzione.
Diversamente, qualora detta denuncia non sia inviata
entro i termini di cui all’art. 53 del T.U. - nel caso di infortunio entro due
giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia, ovvero dal giorno
successivo a quello in cui ha avuto il certificato medico e, nel caso di
malattia professionale, entro cinque giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di ricevimento del certificato medico - il datore di lavoro sarà
soggetto a provvedimento di diffida ex art. 13 del D.Lgs n. 124/04.
Decorsi inutilmente i termini previsti dall’atto di
diffida per effettuare l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione
stabilita in misura minima pari ad euro 1.290,00, al datore di lavoro sarà
contestata la violazione di cui all’art. 16 della L. n. 689/81 che comporterà
una sanzione amministrativa da euro