INPS - PREVIDENZA COMPLEMENTARE -
LAVORATORI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2006 - ESONERO DAL CONTRIBUTO AL
FONDO GARANZIA TFR - MODALITÀ OPERATIVE E ULTERIORI CHIARIMENTI
L’Inps, sulla scorta di quanto richiamato dalla
circolare n. 70/2007, relativa all’istituzione del Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile - c.d. Fondo di Tesoreria INPS - ha
fornito le indicazioni operative per il recupero della quota di esonero del
contributo dovuto ai sensi dell’art. 2 della L. n. 297/82.
Con il messaggio n. 24300 del 5 ottobre scorso,
l’Istituto ha ricordato che i codici riportati nella circolare in oggetto,
rispettivamente TF01, riconducibile a conferimenti di TFR a previdenza
complementare e TF02 per conferimenti di TFR al Fondo di Tesoreria, sono stati
sostituti con altrettanti nuovi codici.
Al riguardo è stato precisato che, con il periodo di
paga luglio 2007, è scaduto il termine per la regolarizzazione dei periodi
pregressi dei lavoratori in essere al 31 dicembre 2006; pertanto, potrà essere
recuperata esclusivamente la quota di esonero contributiva, con riferimento ai
periodi pregressi, che riguarda i lavoratori assunti successivamente al 31
dicembre 2006.
In virtù della situazione sopra delineata, a decorrere
dalla prima denuncia utile l’azienda, nel caso in cui non l’abbia fatto
mensilmente, potrà recuperare la quota di esonero spettante per i periodi
arretrati e relativa ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006
tramite conguaglio, riportando nel quadro D del modello DM10/2 i nuovi codici.
I codici di nuova istituzione
sono i seguenti:
TF11, per il recupero degli arretrati con riferimento
alle quote di TFR versate alla previdenza complementare ‘’rec.
arretrati TFR L 297/82 prev.
Compl’’;
TF12, da utilizzare per il recupero degli arretrati
con riferimento alle quote di TFR versato al Fondo di Tesoreria ‘’rec. arretrati TFR L 297/82 Fondo
Tesoreria”.