INPS - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LAVORATORI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2006 - ESONERO DAL CONTRIBUTO AL FONDO GARANZIA TFR - MODALITÀ OPERATIVE E ULTERIORI CHIARIMENTI

 

L’Inps, sulla scorta di quanto richiamato dalla circolare n. 70/2007, relativa all’istituzione del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile - c.d. Fondo di Tesoreria INPS - ha fornito le indicazioni operative per il recupero della quota di esonero del contributo dovuto ai sensi dell’art. 2 della L. n. 297/82.

Con il messaggio n. 24300 del 5 ottobre scorso, l’Istituto ha ricordato che i codici riportati nella circolare in oggetto, rispettivamente TF01, riconducibile a conferimenti di TFR a previdenza complementare e TF02 per conferimenti di TFR al Fondo di Tesoreria, sono stati sostituti con altrettanti nuovi codici.

Al riguardo è stato precisato che, con il periodo di paga luglio 2007, è scaduto il termine per la regolarizzazione dei periodi pregressi dei lavoratori in essere al 31 dicembre 2006; pertanto, potrà essere recuperata esclusivamente la quota di esonero contributiva, con riferimento ai periodi pregressi, che riguarda i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006.

In virtù della situazione sopra delineata, a decorrere dalla prima denuncia utile l’azienda, nel caso in cui non l’abbia fatto mensilmente, potrà recuperare la quota di esonero spettante per i periodi arretrati e relativa ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006 tramite conguaglio, riportando nel quadro D del modello DM10/2 i nuovi codici.

I codici di nuova istituzione sono i seguenti:

TF11, per il recupero degli arretrati con riferimento alle quote di TFR versate alla previdenza complementare ‘’rec. arretrati TFR L 297/82 prev. Compl’’;

TF12, da utilizzare per il recupero degli arretrati con riferimento alle quote di TFR versato al Fondo di Tesoreria ‘’rec. arretrati TFR L 297/82 Fondo Tesoreria”.