INPS - D.LGS
N.151/2001- ESTENSIONE ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DEL
DIVIETO DI LAVORO - DECRETO 12 LUGLIO 2007- INCREMENTO DELLA ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate
iscritte alla gestione separata nonché alle associate in partecipazione
iscritte alla gestione medesima è stata estesa la normativa che disciplina il
divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo della
gravidanza.
Inoltre, ricorrendone i presupposti, durante il
periodo di divieto al lavoro a tali lavoratrici è dovuta, a carico dell’Inps,
la relativa indennità di maternità.
E’ quanto previsto dal Decreto Interministeriale 12
luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
In particolare è previsto che alle lavoratrici in
parola si applichino gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001.
L’art. 16 dispone che le lavoratrici non possono
essere adibite al lavoro:
1) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto (oppure partire dal mese precedente la data presunta del parto, come
previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001);
2) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
3) durante i tre mesi dopo il parto, (oppure nei
quattro mesi successivi al parto, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n.
151/2001);
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
L’art. 2 del Decreto in commento estende alle medesime
lavoratrici la disciplina prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001. Tale
articolo prevede che:
a) il divieto di adibire al lavoro le donne è
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
b) il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del
Servizio sanitario nazionale può disporre l’interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo sopra indicato nel numero
1) (due mesi prima la data presunta del parto) in presenza delle particolari
causali previste dall’art. 17.
Tali divieti di adibire al lavoro le donne si
applicano integralmente per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché
per le associate in partecipazione iscritte alla gestione separata; mentre per
le lavoratrici esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione
separata si applica soltanto la previsione descritta alla lettera b).
Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione
separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui
all’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997, e’ corrisposta un’indennità di
maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16 del decreto
D.Lgs. n. 151/2001.
L’indennità è corrisposta anche per i periodi di
divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal
lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 151/2001.
L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici in
favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione
dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui viene riferito
più avanti.
Le lavoratrici esercenti attività libero professionale
iscritte alla gestione separata possono accedere all’indennità di maternità a
condizione che l’astensione effettiva dall’attività lavorativa nei periodi di
cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, sia attestata da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
L’indennità in parola, pari all’80 per cento di 1/365
del reddito, derivante da attività di collaborazione o libero professionale,
utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile, è pagata direttamente alle interessate dall’Inps: lavoratorice e committente devono però previamente
attestare l’effettiva astensione dal lavoro nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Inoltre alle lavoratrici a progetto e categorie
assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, hanno diritto, ai
sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 276/2003, alla proroga della durata del rapporto
di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale.
Incremento della aliquota
contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata
Relativamente alla determinazione dell’aliquota
contributiva a carico di tutti gli iscritti alla gestione separata, il decreto
prevede una misura aggiuntiva dello 0,22% rispetto a quella vigente dello 0,5%,
ex art. 59, co. 16 della L. n. 449/97 (cfr. suppl.n. 4 al Not. n. 1/2007),
che, a decorrere dal secondo anno di applicazione, potrebbe essere suscettibile
di modifica al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le
finalità perseguite dal decreto, laddove si verificasse uno scostamento tra
entrate contributive e prestazioni erogate.
Si formula riserva di tornare sull’argomento non
appena l’Inps detterà i presumibili chiarimenti in relazione sia all’aumento
dell’aliquota contributiva che alla misura dell’indennità.