INPS - D.LGS N.151/2001- ESTENSIONE ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DEL DIVIETO DI LAVORO - DECRETO 12 LUGLIO 2007- INCREMENTO DELLA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

 

Alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata nonché alle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima è stata estesa la normativa che disciplina il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo della gravidanza.

Inoltre, ricorrendone i presupposti, durante il periodo di divieto al lavoro a tali lavoratrici è dovuta, a carico dell’Inps, la relativa indennità di maternità.

E’ quanto previsto dal Decreto Interministeriale 12 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

In particolare è previsto che alle lavoratrici in parola si applichino gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001.

L’art. 16 dispone che le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:

1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (oppure partire dal mese precedente la data presunta del parto, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001);

2) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

3) durante i tre mesi dopo il parto, (oppure nei quattro mesi successivi al parto, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001);

4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

L’art. 2 del Decreto in commento estende alle medesime lavoratrici la disciplina prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001. Tale articolo prevede che:

a) il divieto di adibire al lavoro le donne è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;

b) il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del Servizio sanitario nazionale può disporre l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo sopra indicato nel numero 1) (due mesi prima la data presunta del parto) in presenza delle particolari causali previste dall’art. 17.

Tali divieti di adibire al lavoro le donne si applicano integralmente per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché per le associate in partecipazione iscritte alla gestione separata; mentre per le lavoratrici esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata si applica soltanto la previsione descritta alla lettera b).

Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997, e’ corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16 del decreto D.Lgs. n. 151/2001.

L’indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 151/2001.

L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui viene riferito più avanti.

Le lavoratrici esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all’indennità di maternità a condizione che l’astensione effettiva dall’attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’indennità in parola, pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, è pagata direttamente alle interessate dall’Inps: lavoratorice e committente devono però previamente attestare l’effettiva astensione dal lavoro nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Inoltre alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 276/2003, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

 

Incremento della aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata

Relativamente alla determinazione dell’aliquota contributiva a carico di tutti gli iscritti alla gestione separata, il decreto prevede una misura aggiuntiva dello 0,22% rispetto a quella vigente dello 0,5%, ex art. 59, co. 16 della L. n. 449/97 (cfr. suppl.n. 4 al Not. n. 1/2007), che, a decorrere dal secondo anno di applicazione, potrebbe essere suscettibile di modifica al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le finalità perseguite dal decreto, laddove si verificasse uno scostamento tra entrate contributive e prestazioni erogate.

Si formula riserva di tornare sull’argomento non appena l’Inps detterà i presumibili chiarimenti in relazione sia all’aumento dell’aliquota contributiva che alla misura dell’indennità.