INPS - CONTRATTI DI CESSIONE DI QUOTE DI
RETRIBUZIONE E DI TFR NEL CASO DI TFR CONFERITO AL FONDO DI
TESORERIA - ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO 22 OTTOBRE
2007
L’Inps con messaggio del 22 ottobre 2007, n.
Secondo l’Inps la notifica di atti finalizzata a
vincolare il TFR all’estinzione di contratti di mutuo, deve essere effettuata
al solo datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo di
Tesoreria.
Il datore di lavoro resta pertanto l’unico
destinatario della comunicazione di cui all’articolo 61, ultimo comma, del DPR
n. 895 del 1950 avente ad oggetto l’indicazione della somma da trattenere sul
TFR complessivamente maturato alla data di cessazione dell’attività lavorativa,
fino alla concorrenza del residuo debito per la cessione.
Ciò in quanto, come precisato anche nella circolare
dell’Inps n. 70/2007 (cfr. Not. n. 4/2007) rimane a
carico del datore di lavoro l’obbligo di liquidare l’intero TFR maturato, anche
per la quota parte a carico del Fondo Tesoreria, salvo poi conguagliare nella
denuncia mensile del mod. Dm10/2 le somme anticipate dal datore di lavoro per
conto dell’Inps.
Inoltre con il messaggio in commento l’Istituto rileva
che la citata circolare n. 70/2007, al punto 7.3, prevede che “Il Fondo (di
Tesoreria) stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle
prestazioni richieste” allorché il datore di lavoro comunichi che le prestazioni
da porre a carico del Fondo medesimo siano superiori all’ammontare dei
contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali.
In tal caso, con la predetta comunicazione, il datore
di lavoro dovrà trasmettere al Fondo di Tesoreria sia l’atto notificato dal
cessionario al fine di vincolare il TFR all’estinzione del contratto di mutuo
sia la comunicazione di cui all’articolo 61, ultimo comma, del DPR n. 895/50,
avente ad oggetto l’indicazione della somma da trattenere sul TFR, corrispondente
al residuo debito per la cessione.