INPS - CONGEDO PARENTALE - D.LGS. N. 151/2001 - CONGEDO STRAORDINARIO - NUOVE ISTRUZIONI -
MESSAGGIO N. 22912 /2007
L’Inps, con messaggio n. 22912/07 ha fornito alcuni
chiarimenti in ordine al regime dei permessi concessi in applicazione del D.Lgs
n. 151/01.
Con il messaggio in commento, relativo al congedo
straordinario di cui all’art. 42 del T.U., l’Istituto chiarisce che la
fruizione da parte di uno dei genitori del congedo di maternità o del congedo
parentale non impedisce all’altro genitore di usufruire, nello stesso periodo,
del congedo straordinario. I benefici che ne derivano, infatti, riguardano due
situazioni completamente diverse e non tutelabili mediante l’utilizzazione di
uno solo dei due istituti. In merito si ricorda che il congedo straordinario
può essere utilizzato dagli aventi diritto per un periodo massimo complessivo
di due anni, frazionabile in giorni, settimane o mesi per ogni figlio portatore di grave handicap.
Il congedo è retribuito ed è coperto dai contributi figurativi per tutti i
giorni in cui il beneficio è richiesto.