CIRCOLARE
MINISTERIALE RELATIVA ALLA LEGGE
415/98
(MERLONI TER)
Il
Ministero dei lavori pubblici, con propria circolare del 22 dicembre 1998, ha
voluto fornire alcune indicazioni circa le problematiche sorte in relazione al
periodo transitorio di applicazione della legge n. 415/98. Nelle indicazioni
ministeriali si rintraccia il criterio cardine sul quale sia lo stesso
ministero in precedenti occasioni, sia la magistratura in diverse sentenze, si
sono orientate è cioè che in tema di lavori pubblici il regime introdotto dalla
nuova legge sia da applicare ai lavori l cui bando sia stato pubblicato sotto
la vigenza della nuova legge. Viceversa, i lavori relativi a bandi pubblicati
prima del 19/12/98, data di entrata in vigore della Merloni ter, sottostanno
alla precedente disciplina.
Poche
le eccezioni, tra cui la disciplina sul subappalto, specie per quanto attiene
le disposizioni inerenti la relativa autorizzazione.
MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio
Studi e legislazione
CIRCOLARE
19 dicembre 1998,
n.
2100 / Ue
"Problematiche
connesse all'entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415"
L'entrata
in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 (cosiddetta legge "Merloni
ter"), che come è noto apporta modifiche sostanziali alla precedente legge
11 febbraio 1994, n. 109, pone all'immediato problemi di disciplina
transitoria, mancando nel suo testo apposite disposizioni in tal senso.
La
necessità del completamento normativo demandato dalla legge alla successiva
emanazione del Regolamento, conferma la perdurante situazione - già evidenziata
e affrontata all'epoca della circolare n. 4488/Ul del 7 ottobre 1996 - di non
immediata applicabilità di tutte le disposizioni della legge che facciano
riferimento alla futura adozione di fonti regolamentari.
Nell'ambito,
quindi, delle disposizioni che non rinviano a normazione di rango secondario e
che, per tale motivo, sono suscettibili di immediata applicazione all'atto
dell'entrata in vigore della legge 415/98 (19 dicembre 1998), la problematica
assume rilievo alla stregua delle peculiarità che incidono sulle fasi
dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori pubblici.
Occorre
a questi fini pertanto individuare quelle questioni che si pongono con
riferimento alla prima di dette fasi ovvero alla seconda.
Quanto
all'ambito relativo alla fase di affidamento, è bene precisare che il criterio
discretivo è connesso alla data di pubblicazione del bando di gara, il quale,
in relazione alle specifiche norme che lo regolano, disciplina tutto lo
svolgimento della procedura d'affidamento. Esso, come lex specialis di ogni
singola gara, assicura la sostanziale unitarietà delle procedure di selezione e
condiziona, attraverso le sue clausole, la presentazione delle offerte dei
partecipanti, per cui la sua precettività si cristallizza al momento in cui è
reso pubblico. Questa particolare natura del bando non consente, pertanto,
l'operatività immediata di quei precetti normativi capaci di incidere sugli
assetti della procedura d'affidamento da esso già definita.
Come
è noto, tale criterio ha già ispirato le precedenti circolari di questo
ministero in tema di transitorietà della disciplina dell'anomalia dell'offerta
in seguito alla emanazione del Dm 28 aprile 1997; la sua correttezza e
legittimità deve ritenersi confermata alla luce del recente e specifico
pronunciamento del Consiglio di Stato (Sezione V, 11 maggio 1998, n. 226).
Ha
infatti affermato il giudice amministrativo di secondo grado che la sostanziale
unitarietà del procedimento di selezione del contraente, nel quale le offerte
sono direttamente condizionate dalle clausole della lex specialis, impone di
applicare la normativa vigente al momento di pubblicazione del bando,
irrilevanti essendo le modifiche normative successive a detta data.
Alla
stregua di quanto precede si può affermare che tutte le innovazioni apportate
dalla legge 415/98 relative alla fase di affidamento di opere pubbliche si
applicano esclusivamente alle procedure i cui bandi risultino pubblicati a
partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (19 dicembre 1998).
Viceversa le gare il cui bando sia stato pubblicato anteriormente a quella data
continuano a essere disciplinate dalla previgente normativa, anche se la
procedura si protragga successivamente all'entrata in vigore della legge.
Questo,
tanto con riferimento alle procedure di affidamento tramite asta pubblica
quanto con riguardo alle procedure di licitazione privata; in queste ultime, è
vero che alla pubblicazione del bando di gara segue normalmente la lettera di
invito, che pure è da intendersi quale lex specialis della gara, ma
quest'ultima non si ritiene comunemente possa avere contenuto e portata
difformi da quelle del bando di cui costituisce fonte integrativa nell'ambito
della medesima normazione procedimentale (C.Si. 23 aprile 1992 n. 94; Tar
Lazio, sez. III, 15 marzo 1995 n. 536; Tar Puglia sez. I, 7 febbraio 1995 n.
54).
Naturalmente,
il principio può essere con certezza invocato solo in presenza delle
disposizioni chiaramente innovative rispetto alla disciplina già in vigore, e
non anche a quelle che appaiono meramente dichiarative di principi già affermati
dalla giurisprudenza (a esempio in materia di contratti misti), che come tali
devono ritenersi già presenti nell'ordinamento.
Ciò
premesso, sulla base dei principi sopra affermati possono essere affrontate le
situazioni transitorie interessate dall'articolo 10, comma 1-bis
(partecipazione a gare da imprese in situazione di controllo), dall'articolo
10, comma 1-quater (controlli a campione), dall'articolo 13, commi 4, 5 e 5-bis
(obbligo di indicazione dei consorziati e possibilità di formalizzare il
raggruppamento o consorzio dopo l'aggiudicazione), dall'articolo 30, commi 1, 2
e 2-bis (garanzie) e soprattutto dall'articolo 21, comma 1-bis (nuova
determinazione della soglia di anomalia delle offerte).
Quanto
invece all'ambito applicativo relativo alla fase di esecuzione dei contratti,
l'applicazione delle norme della legge di immediata precettività è condizionata
dall'esistenza del contratto, in quanto l'assetto delle reciproche obbligazioni
assunte dalle parti ha come punto di riferimento il contesto normativo in
vigore al momento della stipulazione dell'accordo.
In
altri termini, la particolare incidenza che hanno nei contratti di affidamento
dell'opera pubblica le fonti eteronome della disciplina di settore recepite nei
testi contrattuali porta ad affermare che anche nei contratti predetti si
manifesta il generale principio del tempus regit actum, onde l'equilibrio
sinallagmatico raggiunto sotto la vigenza di un determinato assetto normativo
rimane di regola insensibile alle variazioni di quell'assetto che lo potrebbero
rimettere in discussione.
Riguardate
in quest'ottica, le disposizioni della legge 415/98 immediatamente precettive
inerenti alla fase di esecuzione del contratto in tanto sono applicabili ai
rapporti in corso in quanto non siano suscettibili di alterare il sinallagma
contrattuale codificato sotto il vigore della normativa precedente.Sulla base
di tale principio, a quanto risulta mai posto in discussione dalla
giurisprudenza, e degli altri di portata generale vigenti in materia vanno affrontate
le questioni poste dalle disposizioni maggiormente significative in relazione
al profilo considerato.
Ad
esempio, è evidente che le innovazioni recate dalla legge 415/98 al vecchio
testo dell'articolo 25 in materia di varianti in corso d'opera, comportando
nuovi obblighi delle parti, non possono riguardare i contratti in corso
d'esecuzione.
Tuttavia,
discorso diverso deve essere svolto per quelle varianti che abbiano un importo
superiore al cosiddetto "quinto d'obbligo", le quali, per la loro
capacità di alterare i prezzi d'appalto originari e di richiedere una nuova
manifestazione di volontà dell'assuntore, non consentono di considerare gli
atti aggiuntivi al contratto originario che ne discendono quali accessori di
quest'ultimo, bensì quali veri e propri accordi autonomi, come tali del tutto
soggetti alla normativa vigente al momento della loro sottoscrizione (Consiglio
di Stato, II sezione, parere 8 aprile 1998 e precedente costante
giurisprudenza).
Pertanto,
per quelle varianti superiori al "quinto d'obbligo" che dovessero
accedere ad affidamenti in corso d'esecuzione è applicabile la nuova normativa,
sia per quanto riguarda i requisiti della variante stessa, sia per le
conseguenze contrattuali ed esecutive che ne discendono.
Inoltre,
l'articolo 26, comma 1, nel regolare il ritardato pagamento delle rate di
prezzo, conferisce l'espressa facoltà all'esecutore di avvalersi della
cosiddetta "eccezione d'inadempimento" ex articolo 1460 del Codice
civile.
In
questo caso tuttavia può ritenersi che la specifica disposizione sia
immediatamente applicabile anche ai contratti in corso, in quanto dichiarativa
di un principio di diritto comune, il quale era già stato considerato
ammissibile anche negli appalti pubblici dalla Corte di cassazione (sezione I,
24 ottobre 1985, n. 5232).
Ancora,
la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3, prevede la sostituzione del
certificato di regolare esecuzione al certificato di collaudo per i lavori di
importo inferiore ai 200mila Ecu e conferisce alla stazione appaltante la
facoltà della sostituzione stessa per i lavori di importo compreso tra i
200mila e il milione di Ecu.
Sebbene
la norma riguardi aspetti latu sensu contrattuali, essa non possiede una
particolare incidenza sulla portata delle obbligazioni già assunte dalle parti,
ma piuttosto ne semplifica l'adempimento con vantaggi reciproci tanto per la
stazione appaltante che per l'affidatario, onde essa può farsi rientrare tra le
norme immediatamente applicabili anche ai contratti in essere.
Ancora,
la disposizione dell'articolo 34 in materia di subappalti influisce sia sulla
fase della presentazione dell'offerta da parte dei partecipanti alle gare che
sul regime della fase esecutiva del rapporto attraverso la modifica delle
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 55/90, con significative
innovazioni apportate, tra l'altro, ai commi 3, 9 e 12.
È
chiaro che la disposizione contenente il venir meno dell'onere di indicazione
dei subappaltatori, si applica ai bandi successivi all'entrata in vigore della
legge, in base al criterio sopra individuato.
Discorso
diverso deve essere fatto per le altre norme riguardanti specificamente il
procedimento complessivo da seguirsi per giungere alla fase esecutiva dei
lavori subappaltati. Queste norme (articolo 18, comma terzo, numeri 2 e 3 e
comma 9, ultima parte) appaiono di immediata applicazione, perché non innovano
sostanzialmente, ma solo per aspetti procedurali, alla normativa previgente e,
pertanto, non rappresentano comunque una disciplina normativa capace di
incidere sull'equilibrio sinallagmatico raggiunto con il contratto,
sottraendosi, quindi, all'efficacia del principio del tempus regit actum. Esse
possono, quindi, applicarsi a tutti i contratti in essere al momento
dell'entrata in vigore della legge nei quali l'appaltatore sia stato
preventivamente abilitato, in sede di affidamento, a subappaltare parte delle
opere.
Lo
stesso non potrebbe affermarsi, al contrario, per la parte della disposizione
di cui al comma 12 del novellato articolo 18 che non presuppone l'adozione del
regolamento, la quale, introducendo una nuova definizione, sotto l'aspetto
della rilevanza economica, per i noli a caldo e le forniture con posa in opera,
sarebbe suscettibile, ove immediatamente applicabile, di perturbare le condizioni
che avevano determinato nel loro complesso l'offerta presentata
dall'affidatario. La norma in parola, pertanto, è applicabile solo agli
affidamenti i cui bandi sono pubblicati all'indomani dell'entrata in vigore
della legge.
In
merito agli ulteriori problemi applicativi che l'entrata in vigore della nuova
legge dovesse porre, questo Ufficio si riserva di esaminare successivamente il
contenuto e la portata ed eventualmente intervenire ancora a livello
consultivo.