FINANZIARIA 2007 - SANZIONI PER OMESSA ISTITUZIONE ED ESIBIZIONE DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 29 AGOSTO 2007, N. 18255

 

La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda una opposizione ad ordinanza-ingiunzione di una Direzione provinciale del lavoro, attraverso la quale era stata contestata al datore di lavoro la violazione dell’art. 20 del Dpr. n. 1124/65. Cioè, trattasi di una condotta di omessa istituzione dei libri paga e matricola in svariati luoghi di lavoro mobili dell’impresa.

La tesi sostenuta dalla Direzione provinciale del lavoro era che nella ipotesi si configurasse non l’omessa esibizione, bensì l’omessa istituzione, perché il fatto che la documentazione in parola deve essere esibita dalla impresa in ogni luogo di lavoro in cui essa opera, e che la stessa non può essere rimossa nemmeno temporaneamente, porterebbe ad affermare la regola che tali libri devono essere istituiti in ogni sito lavorativo.

Tale impostazione viene rigettata dalla Cassazione con la sentenza in oggetto, la quale conferma sostanzialmente la sussistenza del principio di unicità dei libri obbligatori, già affermata in via amministrativa.

Altra cosa è invece l’obbligo di conservare presso l’unità produttiva copia autenticata dei libri in parola, secondo quanto sostenuto correttamente dal Ministero del lavoro nella nota del 22 maggio 2007 (cfr. Not. n. 4 e n. 6/2007), alla stregua della quale l’illecito di omessa istituzione può configurarsi, dato il principio di unicità dei libri, solo con riferimento agli originali e non già alle copie.

In relazione a queste ultime, si possono riscontrare le altre ipotesi illecite della omessa esibizione, o della rimozione, secondo i casi.