FINANZIARIA 2007 - SANZIONI PER OMESSA
ISTITUZIONE ED ESIBIZIONE DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 29 AGOSTO 2007, N. 18255
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema
Corte riguarda una opposizione ad
ordinanza-ingiunzione di una Direzione provinciale del lavoro, attraverso la
quale era stata contestata al datore di lavoro la violazione dell’art. 20 del Dpr. n. 1124/65. Cioè, trattasi di una condotta di omessa
istituzione dei libri paga e matricola in svariati luoghi di lavoro mobili
dell’impresa.
La tesi sostenuta dalla Direzione provinciale del
lavoro era che nella ipotesi si configurasse non
l’omessa esibizione, bensì l’omessa istituzione, perché il fatto che la
documentazione in parola deve essere esibita dalla impresa in ogni luogo di
lavoro in cui essa opera, e che la stessa non può essere rimossa nemmeno
temporaneamente, porterebbe ad affermare la regola che tali libri devono essere
istituiti in ogni sito lavorativo.
Tale impostazione viene rigettata dalla Cassazione con
la sentenza in oggetto, la quale conferma sostanzialmente la sussistenza del
principio di unicità dei libri obbligatori, già affermata in via
amministrativa.
Altra cosa è invece l’obbligo di conservare presso
l’unità produttiva copia autenticata dei libri in parola, secondo quanto
sostenuto correttamente dal Ministero del lavoro nella nota del 22 maggio 2007
(cfr. Not. n. 4 e n. 6/2007), alla stregua della
quale l’illecito di omessa istituzione può configurarsi, dato il principio di
unicità dei libri, solo con riferimento agli originali e non già alle copie.
In relazione a queste ultime, si possono riscontrare
le altre ipotesi illecite della omessa esibizione, o della rimozione, secondo i
casi.