ANTICIPAZIONE DEL TFR - AMMISSIBILITà DI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE PER I DIPENDENTI - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 4133 DEL 22/2/2007

 

Con sentenza n. 4133 del 22 febbraio 2007 la Corte di Cassazione sez. Lavoro ha affermato che mentre è inderogabile la disciplina contenuta nell’art. 2120 codice civile in merito alle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), è liberamente derogabile la disciplina delle anticipazioni del TFR. Secondo la Corte le parti possono prevedere ipotesi di anticipazione diverse da quelle contenute nell’art. 2120, commi da 6 ad 11.

Pertanto in materia di anticipazioni del TFR sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore in favore dei lavoratori.

L’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. dispone, infatti, espressamente che “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.” Come risulta anche dal riferimento ai criteri di priorità nell’accoglimento delle richieste, questa norma di ampliamento si riferisce proprio alle anticipazioni, né si vede a che cosa altro potrebbe essere applicata.

La Corte ha sottolineato a questo proposito che “l’ultimo comma dell’art. 2120 c.c., per il suo contenuto e la sua collocazione, si riferisce esclusivamente al regime generale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul trattamento di fine rapporto, della cui disciplina costituisce una sorta di norma di chiusura”, ma che “non può essere interpretata come assenso alla derogabilità in melius del trattamento di fine rapporto.” (Cass. civ., primo agosto 1998, n. 7546).

Anche l’analisi degli atti parlamentari conferma che quella generale del trattamento di fine rapporto e delle sue modalità di calcolo e quella, invece, dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, costituiscano discipline separate che regolano questioni differenti, anche se collegate, e che non vi sono ragioni perchè il carattere inderogabile della prima si estenda anche alla seconda.

A parere della Corte l’istituto dell’anticipazione e quello delle modalità di calcolo del TFR  sono autonomi, sia dal punto di vista logico che dal punto vista strettamente giuridico: quella delle anticipazioni sul TFR costituisce una disciplina distinta rispetto a quella più generale del TFR con la determinazione delle sue modalità di calcolo, e, di conseguenza, l’inderogabilità di questa ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che, invece, è derogabile per accordo tra le parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale.

Per quanto concerne la ampiezza e la portata della previsione delle “condizioni di miglior favore”, la Corte nella sentenza in commento, ricorda la sentenza 5 aprile 1991, n. 142, della Corte Costituzionale (dichiarativa di parziale illegittimità della norma), là dove si osserva come la norma in questione “ponga soltanto le condizioni minime per l’accesso dei lavoratori al beneficio dell’anticipazione, condizioni che possono essere derogate con clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva”. Di conseguenza, continua la Corte, possono essere derogati anche dai patti individuali, stante la esplicita indicazione normativa contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2120 c.c..

Tale interpretazione consente di comprendere tra le “condizioni di miglior favore” anche quella oggetto del patto individuale.