INPS - AUMENTO DELL'ALIQUOTA ALLA GESTIONE
SEPARATA PER I SOGGETTI PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE E NON TITOLARI
DI PENSIONE OBBLIGATORIA - MESSAGGIO ISTITUTO N. 27090/2007
L'Inps, con messaggio
n. 27090/2007, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito
all'aumento dello 0,22% dell'aliquota dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione Separata privi di altra tutela
previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.
Infatti, per tali soggetti con decorrenza 7 novembre 2007 l'aliquota
complessiva passa dal 23,50% al 23,72% (cfr. Not. n.
11/2007).
L'aumento è
stato introdotto dal D.M. 12 luglio 2007 che ha esteso alle lavoratrici
iscritte alla Gestione Separata nonché alle associate in partecipazione
iscritte alla medesima Gestione la normativa in tema di divieto di adibire al
lavoro le donne durante il periodo della gravidanza. Per finanziare tale
estensione il Decreto in parola ha disposto un incremento dello 0,22%
dell'aliquota per la contribuzione per maternità, assegni per il nucleo
familiare e malattia spedalizzata, che viene fissata quindi nello 0,72%
complessivo.
Pertanto, la
contribuzione dovuta per tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata (lavoratori
a progetto e categorie assimilate nonché associati in partecipazione iscritti
alla gestione medesima) è la seguente
1)
iscritti che non
risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, a partire
dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 la contribuzione è fissata nella
misura del 23,72% (23,00% contribuzione pensionistica più lo 0,72%
contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia
spedalizzata); per i compensi corrisposti fino al 6 novembre 2007 la
contribuzione è del 23,50% (23,00% contribuzione pensionistica più lo 0,50%
contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia
spedalizzata);
2)
pensionati o iscritti
ad altra forma pensionistica obbligatoria, la contribuzione rimane fissata
nella misura del 16,00%.
Invariati il
massimale già indicato dall'Istituto con messaggio n. 2647 del 31 gennaio 2007
nonché la ripartizione dell’onere contributivo per un terzo a carico del
collaboratore e per due terzi a carico del committente (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007).
Con il
messaggio in commento, l'Inps ha precisato che il versamento del contributo
relativo allo 0,22% sui compensi corrisposti a novembre 2007 (dal 7 novembre),
a dicembre 2007, nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16
febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
In questo
caso le aziende committenti che non avessero già versato i contributi calcolati
con l’aliquota aggiornata al 23,72%, in occasione del versamento da effettuarsi
entro il 16 febbraio 2008 dovranno compilare tre righi dell’apposita sezione
del modello F24, indicando come segue:
- nel primo rigo: come periodo
di riferimento 11/2007 ed il contributo pari allo 0,22% sui compensi
corrisposti nel mese di novembre a partire dal giorno 7;
- nel secondo rigo: come
periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22% sui compensi
corrisposti a dicembre;
- nel terzo rigo: come periodo
di riferimento 01/2008 ed il contributo pari al 23,72% sui compensi corrisposti
nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio
2008).
Nella
denuncia e-mens devono essere indicate le aliquote di
competenza. Pertanto se il compenso è stato corrisposto entro il 6 novembre
2007 l’aliquota da dichiarare per i soggetti di cui trattasi è il 23,50%
(2350); qualora invece il compenso sia corrisposto tra il 7 ed il 30 novembre
2007 ovvero nel mese di dicembre, l’aliquota da dichiarare è il 23,72% (2372).
Tale
indicazione si rende necessaria indipendentemente dall’aliquota utilizzata per
il versamento del contributo (23,50% o 23,72%).
Se nello
stesso mese di novembre sono stati corrisposti compensi prima del giorno 7 e
anche dopo tale data, dovranno essere compilate due distinte denunce,
rispettivamente con <Aliquota> 2350 e <Aliquota> 2372.