INPS - AUMENTO DELL'ALIQUOTA ALLA GESTIONE SEPARATA PER I SOGGETTI PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE E NON TITOLARI DI PENSIONE OBBLIGATORIA - MESSAGGIO ISTITUTO N. 27090/2007

L'Inps, con messaggio n. 27090/2007, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito all'aumento dello 0,22% dell'aliquota dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione Separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio. Infatti, per tali soggetti con decorrenza 7 novembre 2007 l'aliquota complessiva passa dal 23,50% al 23,72% (cfr. Not. n. 11/2007).

L'aumento è stato introdotto dal D.M. 12 luglio 2007 che ha esteso alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata nonché alle associate in partecipazione iscritte alla medesima Gestione la normativa in tema di divieto di adibire al lavoro le donne durante il periodo della gravidanza. Per finanziare tale estensione il Decreto in parola ha disposto un incremento dello 0,22% dell'aliquota per la contribuzione per maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia spedalizzata, che viene fissata quindi nello 0,72% complessivo.

Pertanto, la contribuzione dovuta per tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata (lavoratori a progetto e categorie assimilate nonché associati in partecipazione iscritti alla gestione medesima) è la seguente

1)     iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, a partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 la contribuzione è fissata nella misura del 23,72% (23,00% contribuzione pensionistica più lo 0,72% contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata); per i compensi corrisposti fino al 6 novembre 2007 la contribuzione è del 23,50% (23,00% contribuzione pensionistica più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata);

2)     pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, la contribuzione rimane fissata nella misura del 16,00%.

Invariati il massimale già indicato dall'Istituto con messaggio n. 2647 del 31 gennaio 2007 nonché la ripartizione dell’onere contributivo per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007).

Con il messaggio in commento, l'Inps ha precisato che il versamento del contributo relativo allo 0,22% sui compensi corrisposti a novembre 2007 (dal 7 novembre), a dicembre 2007, nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

In questo caso le aziende committenti che non avessero già versato i contributi calcolati con l’aliquota aggiornata al 23,72%, in occasione del versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio 2008 dovranno compilare tre righi dell’apposita sezione del modello F24, indicando come segue:

- nel primo rigo: come periodo di riferimento 11/2007 ed il contributo pari allo 0,22% sui compensi corrisposti nel mese di novembre a partire dal giorno 7;

- nel secondo rigo: come periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22% sui compensi corrisposti a dicembre;

- nel terzo rigo: come periodo di riferimento 01/2008 ed il contributo pari al 23,72% sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio 2008).

Nella denuncia e-mens devono essere indicate le aliquote di competenza. Pertanto se il compenso è stato corrisposto entro il 6 novembre 2007 l’aliquota da dichiarare per i soggetti di cui trattasi è il 23,50% (2350); qualora invece il compenso sia corrisposto tra il 7 ed il 30 novembre 2007 ovvero nel mese di dicembre, l’aliquota da dichiarare è il 23,72% (2372).

Tale indicazione si rende necessaria indipendentemente dall’aliquota utilizzata per il versamento del contributo (23,50% o 23,72%).

Se nello stesso mese di novembre sono stati corrisposti compensi prima del giorno 7 e anche dopo tale data, dovranno essere compilate due distinte denunce, rispettivamente con <Aliquota> 2350 e <Aliquota> 2372.