IRPEF -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2007
La
disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl.
n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo della
rivalutazione del TFR, maturato a favore di ogni dipendente, sia trattenuta,
annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura
dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo
TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle
seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del
90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 17 dicembre 2007, essendo il 16 domenica,
sarà dovuto, per l’anno stesso, l’acconto della predetta
imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate
nell’anno 2006, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai
trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2006 (c.d. metodo
storico). In alternativa l’acconto può essere determinato avendo
riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima maturino nel corso
dell’anno 2007 (c.d. metodo previsionale).
Per la
determinazione dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di
imposta calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati
al 31 dicembre 2006, e relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2007, la
percentuale Istat relativa al mese di dicembre 2006, che è pari a
2,747%. A tale rivalutazione presuntiva si dovrà sommare la
rivalutazione effettiva relativa ai TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto
il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2007. Sul totale così
ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di
tale importo dovrà, quindi, essere calcolato il 90% che costituisce
l’ammontare dell’acconto da versare entro il 17 dicembre 2007.
Si rammenta che, nell'ipotesi di stime errate che comportino
un versamento dell'acconto inferiore a quello dovuto, verranno applicate le
sanzioni previste.
L’acconto
deve essere versato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712.
Il periodo di riferimento, da indicare nella Sezione Erario, è
l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, cioè 2007.
Infine, si
rammenta che sia per il versamento dell’acconto che del saldo può
essere utilizzato, se ancora sussistente, il credito di imposta di cui
all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo
ai versamenti effettuati dalle imprese negli anni 1997 e 1998 a titolo di
acconto sulle imposte dovute dai dipendenti all’atto della corresponsione
del TFR). Il citato credito può essere utilizzato, per i versamenti in
parola senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di
utilizzo previste dalla relativa normativa. Nel caso in cui venga utilizzato il
citato credito, ai fini della compilazione del mod. F24, nella colonna
“anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del
credito stesso e nella colonna “importi a credito compensati” il
codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.