13^
MENSILITA'
Secondo
quanto previsto dall’art. 63 del c.c.n.l. 20.5.2004, si ricorda che, entro il
20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la
tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci
di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali
indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e
determinato.
Agli
impiegati che al 31 dicembre 2007 non abbiano maturato un anno intero di
anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^
mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga
presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere
computata.
Trattamento contributivo
La
13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali
L’importo
della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del
dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla
retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere
alcuna detrazione d'imposta.