CALENDARIO DEI
DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 1999
Sulla
Gazzetta Ufficiale N. 295 DEL 18/12/98 è stato pubblicato il testo del decreto
ministeriale del 4/12/98 con il quale è stato predisposto il calendario
relativo alle limitazioni della circolazione per i veicoli adibiti al trasporto
di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t per il 1999.
La
circolazione al di fuori dei centri abitati per i veicoli con massa complessiva
superiore a 7,5 t sarà, di regola, vietata tutte le domeniche: dalle ore 8,00
alle ore 22,00 nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, per i
restanti mesi la circolazione sarà vietata dalle ore 7,00 alle ore 24,00.
Inoltre
il decreto dispone, come di consueto, una serie di altre limitazioni in
corrispondenza di particolari festività e di giorni in cui il traffico
veicolare si prevede come particolarmente intenso.
Relativamente
ai mezzi d'opera, ai veicoli eccezionali e ai trasporti eccezionali il divieto
opererà sino dalle ore 18,00 del venerdì dal 25 giugno al 5 settembre compresi,
mentre dal 5 al 20 giugno e dal 11 al 26 settembre il divieto opererà dalle ore
16,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica.
Il
decreto conferma la possibilità per i mezzi d'opera che circolano nei limiti di
massa complessiva a pieno carico legale anziché potenziale di poter circolare
con le limitazioni dei veicoli "normali" anzichè di quelle
espressamente previste per i mezzi d'opera.
I
mezzi d'opera, i veicoli eccezionali, e i trasporti eccezionali potranno
circolare anche nei giorni vietati con autorizzazione prefettizia e previo
assenso degli enti o concessionari delle strade esclusivamente per esigenze
motivate, documentate, gravi ed indifferibili.
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PROT.
6766/98
VISTO
l'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE
le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di attuazione e di
esecuzione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
CONSIDERATO
che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza
nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si
rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei
veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO
che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonchè dei
veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168. commi 1 e 4,
del Nuovo Codice della strada:
DECRETA
Art.
1
1.
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed
ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t. nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell'anno 1999 di seguito elencati:
a)
tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre
e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
b)tutte
la domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore
7,00 alle ore 24,00;
c)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 gennaio;
d)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei 6 gennaio;
e)
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
f)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
g)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 aprile;
h)
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
i)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1 maggio;
j)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;
k)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;
l)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 10 luglio;
m)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 17 luglio;
n)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 luglio;
o)
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
p)
dalle ore 7,00 del 31 luglio alle ore 7,00 del 1 agosto;
q)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;
r)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;
s)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 agosto;
t)
dalle ore 7,00 alte ore 24,00 del 28 agosto;
u)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 settembre;
v)
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;
w)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
x)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
y)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre.
2.
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel
caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al
comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa
del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con
la tara dello stesso.
Art.
2
1.
Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro.
2.
Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è
anticipato di ore due.
3.
Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti
di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta Scrivia; Novara e Parma-Fontevivo) e che trasportano merci destinate,
tramite lo stesso. all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea
documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la
rimanente parte dei territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del
viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato
e anticipato di ore due.
5.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli
Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli
stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del
territorio nazionale.
Art.
3
1.
Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a)
adibiti a pubblico sevizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
Nettezza Urbana" nonchè quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuato il servizio "smaltimento rifiuti", purchè muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
Italiane, purchè contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste italiane", nonchè quelli di supporto, purchè muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g)
adibiti ali trasporto di carburante o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h)
adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle
quarantotto ore;
i)
adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che
trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l)
adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri indispensabili destinati
alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione:
m)
adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1)
giornali, quotidiani e periodici;
m2)
prodotti per uso medico;
m3)
latte, escluso quello a lunga conservazione o di liquidi alimentari , purchè,
in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al
caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza a
0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n)
classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,
che circolano su strade non statali;
o)
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p)
adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
Art.
4
1.
Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purchè muniti di autorizzazione
prefettizia;
a)
i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi,
carni e pesci treschi, fiori recisi animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall'estero, latticini treschi, derivati del latte freschi, sementi
vive ed altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che per tanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita;
b)
i veicoli, o i complessi di veicoli classificati macchine agricole, destinati
al trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c)
i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita' e di
urgenza;
2.
I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente autorizzati alla circolazione
in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza con impressa in nero la
lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art.
5
1.
Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4 le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a)
l'arco temporale di validita' non superiore a tre mesi o, solo per le
necessita' connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo
corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b)
la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le
targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessita';
c)
le localita' di partenza e di arrivo, nonchè i percorsi consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una
provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d)
il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la
circolazione;
e)
la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto
dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato, in
modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello
indicatore di colore verde, nelle dimensioni 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza
pari a 0,20 m.
Per
i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate
almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla
prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
a)
l'arco temporale di validita, corrispondente alla durata della campagna di
produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all' intero anno
solare:
b)
le targhe coi veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con
l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o
semiportato, autorizzati a circolare;
c)
l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto.
3.
Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in
cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello
stesso soggetto più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia
dei prodotti trasportati, è ammessa la facolta', da parte della prefettura, di
rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine
dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
Art.
6
1.
Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate in tempo utile, di
norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale valutate le
necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sara' indicato:
a)
il giorno di validita'; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione
alla lunghezza dei percorso da effettuare;
b)
la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in
relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in più parti;
c)
le localita' di partenza e di arrivo, nonchè il percorso consentito in base
alle situazioni di traffico;
d)
il prodotto oggetto del trasporto;
e)
la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto
di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 5,
comma 1, punto e).
2.
Per le autorizzazioni di cui al punto c) del comma 1 dell'art.4, in via
sperimentale, per l'anno 1999 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo
svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli da parte dello stesso soggetto, più viaggi in
regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è
ammessa la facolta', da parte della Prefettura, di rilasciare un'unica
autorizzazione di validita' temporale non superiore a tre mesi sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
Art.
7
1.
L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere
rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la
Ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio
il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2.
Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla
circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine,
dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Sigg.
Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi
di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le
localita' di confine.
3.
Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di
confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero
a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimita'
della frontiera.
Art.
8
1.
Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei
divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti
ulteriori periodi: dal 25 giugno al 5 settembre compresi, dalle ore 18.00 di
ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva; dal 5 al 20 giugno e
dal'11 al 26 settembre compresi, dalle ore 16.00 di ogni sabato alle ore 24.00
della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli,
eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa
complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali
quelli fissati dall'art. 62 del D.Lg.vo 30.4.92, n. 285.
Art.
9
1.
Il calendario ci cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si
applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
Nettezza Urbana" nonchè quelli che per conto dalle amministrazioni
comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purchè muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
Italiane, purchè contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste Italiane", nonchè quelli di supporto, purchè muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di Servizio;
g)
adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati
alla distribuzione e consumo;
h)
macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni che circolano su
strade non statali.
Art.
10
1.
Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture
possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli
Enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito,
esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili,
secondo le stesse modalita' gia' fissate agli artt. 5, 6 e 7.
2.
Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli
enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente
all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art.
11
1.
Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all'art. 168, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati
all'art. 1, dal 4 giugno al 26 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni
venerdì alle ore 14.00 della domenica successiva.
2.
Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del
testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga
nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita', con le esigenze della
sicurezza della circolazione stradale.
Art.
12
Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili ai veicoli che
circolano scarichi, unicamente nel casi in cui tale circostanza si verifichi
nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e deve
ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura
controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati
autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto dei prodotti
deperibili.
Art.
13
1.
Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della
Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonchè
ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma,
4 dicembre 1998