INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO
ANNO 2008
L’Inail, entro il 31 dicembre 2007,
invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio
applicato per l’anno 2008. L’aliquota del tasso di premio è determinata
dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di
tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa
dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati
dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le
malattie professionali verificatisi nel triennio 2004/2006.
Il provvedimento dell’Istituto deve
essere motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di
inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, dei relativi oneri,
compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno e del tasso
specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato.
Ove ne ricorrano i presupposti, il
datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre ricorso.
Il ricorso, redatto in singola copia su carta intestata dell’impresa e
adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede
Inail, mediante presentazione diretta o spedito a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena
conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente
indica il tasso da applicare per l’anno 2008.
Il ricorso deve essere deciso, dandone
comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data di presentazione.
In caso di mancata risposta il ricorso
si intende respinto.
Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa,
contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è
possibile esclusivamente adire al giudice ordinario. Il datore di lavoro
che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento dei premi in base al tasso
in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo conguaglio per
l’eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Tale
differenza, ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno, del tasso di interesse
di dilazione e di differimento.
In ordine all’applicazione degli interessi in parola, l’Inail con
circolare 28 ottobre 2002, n.
Nel caso in cui il ricorso venga deciso dall’Inail (in senso
sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati dall’art. 5 del
D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro centoventi giorni dalla data di presentazione,
la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di premio dovuto,
deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore alla data di
scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento della differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.