EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI -
NUOVA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE MODIFICA Ed INTEGRA LA Delibera n.
5018/2007
Con
Delibera n. 8/5773 del 31 Ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia il 9 Novembre, la Giunta della Regione Lombardia ha
approvato un nuovo provvedimento su “Certificazione degli edifici - modifiche
ed integrazioni alla DGR n. 5018/2007”.
Questa
delibera modifica e integra i contenuti della D.G.R.
n. 5018/2007 recante “Determinazioni inerenti la certificazione energetica
degli edifici, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, L.R. 24/2006” con esclusione dell’allegato E (procedura di
calcolo).
Le
principali modifiche al testo previgente, introdotte dalla DGR in oggetto,
sono:
1) Fonti
energetiche rinnovabili (Paragrafo 4.12): è stato in parte superato lo
scoglio dell’individuazione obbligatoria del solo solare termico, in caso di
nuova costruzione, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici,
per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la
produzione di acqua calda sanitaria (il 20% nei centri storici). Nelle
disposizioni di nuova pubblicazione, infatti, il campo di scelta per la
copertura del 50% è stato esteso anche alle risorse geotermiche, alle pompe di
calore a bassa entalpia e alle biomasse. Inoltre, la copertura del 50% si
ritiene soddisfatta qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di
teleriscaldamento;
2) Integrazione
con D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, (Capitolo 16): per
tutto quanto non indicato nella nuova Delibera, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
3)Tavolo
tecnico (Paragrafo 14.3): è istituito un Tavolo tecnico composto da
rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali,
dal Comitato Regionale Notarile Lombardo, nonché da rappresentanti della
Regione Lombardia e della società Punti Energia. Il Tavolo tecnico ha un ruolo
consultivo e propositivo in merito al sistema della certificazione e
dell’efficienza energetica degli edifici ed è prevista, inoltre, la
partecipazione di altri soggetti interessati, pubblici o privati, in relazione
alle specifiche tematiche da approfondire. Il coordinamento del Tavolo spetterà
a Regione Lombardia e la segreteria alla società Punti Energia;
4) Aste
giudiziali (Paragrafo 6.3); l’obbligo di allegare l’attestato di
certificazione energetica viene estesa anche al caso di vendite giudiziali
conseguenti a procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a
procedure concorsuali che si apriranno - rispettivamente con pignoramenti
trascritti o con provvedimenti pronunciati - a decorrere dall’ gennaio 2008;
5) Definizione
di intero edificio (Paragrafo 6.5): questa modifica fornisce un chiarimento
in merito al trasferimento a titolo oneroso di “intero edificio”; a decorrere
da settembre 2007, infatti, per gli edifici interessati da questa tipologia di
trasferimento, è obbligatorio predisporre l’attestato di certificazione
energetica. La Delibera previgente creava dubbi interpretativi nei casi di
trasferimento di porzione di una villa bi-, tri- o
plurifamiliare, di villetta a schiera o nel caso della pluralità di vendite
contestuali di singole porzioni,la cui somma esauriva l’intero fabbricato;
6) Trasferimento
di quote immobiliari indivise e diritto di proprietà (Paragrafo 6.8):
l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione è escluso per tutte le
ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise e di
autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti parziali.
Si
pubblica in allegato il testo della Delibera 8/5773 del 31/10/2007