ICI - AREA EDIFICABILE INSERITA IN UN
PIANO DI RECUPERO COMUNALE
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib.,
19/11/2007, n. 23889)
L’inserimento
nel Piano regolatore generale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs.
n. 504/1992, di un area – la cui edificazione avverrà attraverso un piano di
recupero che il proprietario ha diritto di presentare al Comune - è presupposto
idoneo e sufficiente per assegnare alla stessa la natura di terreno edificabile
ai fini dell’ICI.
L’edificabilità
dell’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base
imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione
ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Le
modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione
del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel
periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in
questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni
pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo.
L’inapplicabilità
del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di
tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o
minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile
incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in
comune commercio.