SOCIETÀ IMMOBILIARI DI
GESTIONE - REQUISITI DI APPLICAZIONE DELLA
PARTICIPATION EXEMPTION
(Risoluzione n. 323/E del 9/11/2007)
La
corretta interpretazione dell’art. 87, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 917/1986,
che prevede tra i requisiti per l’applicazione della participation exemption
quello della commercialità, esclude dall’applicazione del regime le c.d.
immobiliari di gestione, la cui attività consiste principalmente nella
locazione di immobili a terzi, in base all’assunto che in esse non vi sia
esercizio d’impresa.
Nel caso
prospettato dalla società istante, gli elementi di fatto e di diritto previsti
dall’art. 87, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 917/1986 sono riscontrabili solo
dal momento in cui l’immobile de qua può essere considerato “immobile
strumentale direttamente utilizzato” nell’attività d’impresa, ossia dal momento
in cui - terminati i lavori di restauro - lo stesso è effettivamente destinato
all’attività alberghiera.
L’eventuale
plusvalenza conseguita a seguito della cessione, da parte della società
istante, della partecipazione nella società partecipata potrà beneficiare del
regime di parziale esenzione solo se, all’atto della cessione e fin dall’inizio
del terzo periodo d’imposta precedente la cessione stessa, la partecipata possiede
il requisito della commercialità , il quale sarà, nel caso di specie, integrato
solo a partire dalla effettiva destinazione dell’immobile all’uso
turistico-ricettivo.
Al fine
della fruizione del regime della participation exemption devono, altresì, ricorrere
i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 87, comma 1, tra cui l’iscrizione
della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per le
partecipazioni già possedute al 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettera g) D.Lgs. n. 344/2003, il requisito è soddisfatto soltanto se le
partecipazioni sono state iscritte nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d’imposta precedente a
quello cui si applicano le nuove disposizioni.