IVA - REVERSE CHARGE - PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 347/E
del 28/11/2007)
La
fatturazione dei corrispettivi previsti per i contratti di subappalto stipulati
da una società operante nel settore della fabbricazione di macchine per la
produzione di energia, deve avvenire con l’applicazione dell’IVA nei termini
ordinari, non potendo trovare attuazione il meccanismo del reverse charge di
cui all’art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972.
L’attività
svolta dalla società (identificata con il codice 29.12.0 della tabella ATECOFIN
2004 - Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici) non rientra,
infatti, nel novero delle attività che possono essere ricondotte al settore
dell’edilizia, bensì in quello della fabbricazione di macchine per la
produzione di energia;
Le opere
edili e le opere elettriche subappaltate costituiscono, inoltre, lavori accessori alla realizzazione e messa
in esercizio dell’impianto eolico.
Non
ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti per l’applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile: le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori nei
confronti della società devono essere assoggettate alle regole ordinarie
previste per l’applicazione dell’IVA.