IMMOBILI ACQUISTATI NEL 2006 - DETRAZIONE IVA SECONDO LE REGOLE ORDINARIE

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n.317/E del 7/11/2007)

 

Non sono interessati dalla norma di esonero dalla rettifica di cui all’art. 35, comma 9, D.L. n. 223/2006 (c.d. Visco/Bersani), gli immobili acquistati nel corso del 2006, per i quali la detrazione sia stata operata in base alla normativa vigente anteriormente al 4 luglio 2006.

In tal caso, non entrano in gioco le norme sulla rettifica bensì le regole di determinazione della detrazione dell’IVA, previste dall’art. 19, comma 5, D.P.R. n.633/1972, in base alle quali la detrazione operata nel corso dell’anno deve considerarsi provvisoria, in quanto l’ammontare dell’imposta detraibile risulta determinato solo alla fine del periodo d’imposta, sulla base delle operazioni esenti o imponibili effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che - in relazione agli acquisti di immobili ad uso abitativo effettuati nel 2006 (con IVA portata in detrazione) e venduti successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, in regime di esenzione - la società esercente attività di compravendita immobiliare debba operare la detrazione secondo i principi generali previsti dall’art. 19, comma 5, citato, secondo cui, appunto, «nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».