IMMOBILI ACQUISTATI NEL 2006 - DETRAZIONE
IVA SECONDO LE REGOLE ORDINARIE
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n.317/E
del 7/11/2007)
Non sono
interessati dalla norma di esonero dalla rettifica di cui all’art. 35, comma 9,
D.L. n. 223/2006 (c.d. Visco/Bersani), gli immobili acquistati nel corso del
2006, per i quali la detrazione sia stata operata in base alla normativa
vigente anteriormente al 4 luglio 2006.
In tal
caso, non entrano in gioco le norme sulla rettifica bensì le regole di
determinazione della detrazione dell’IVA, previste dall’art. 19, comma 5,
D.P.R. n.633/1972, in base alle quali la detrazione operata nel corso dell’anno
deve considerarsi provvisoria, in quanto l’ammontare dell’imposta detraibile
risulta determinato solo alla fine del periodo d’imposta, sulla base delle
operazioni esenti o imponibili effettuate.
L’Agenzia
delle Entrate ritiene quindi che - in relazione agli acquisti di immobili ad
uso abitativo effettuati nel 2006 (con IVA portata in detrazione) e venduti
successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, in regime
di esenzione - la società esercente attività di compravendita immobiliare debba
operare la detrazione secondo i principi generali previsti dall’art. 19, comma
5, citato, secondo cui, appunto, «nel corso dell’anno la detrazione è
provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione
dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».