dETRAZIONE DEL 36% PER LE
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONE DI INIZIO
LAVORI - ABILITAZIONI URBANISTICHE DA ALLEGARE - DIA
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 325/E
del 12/11/2007)
L’Agenzia
delle Entrate chiarisce gli adempimenti da porre in essere al fine di fruire
della detrazione del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione di interventi
di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 449/1997,
nei casi in cui la normativa edilizia regionale consideri tali interventi non
rientranti tra le opere sottoposte a DIA (dichiarazione di inizio attività).
Nel caso
in cui la normativa edilizia regionale, nel caso di specie della regione Umbria,
non preveda l’obbligo della DIA per gli interventi di manutenzione
straordinaria, consistenti nella realizzazione e integrazione di servizi
igienico-sanitari e tecnologici, per poter fruire della detrazione del 36%, è
necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, la
comunicazione di inizio lavori senza allegare, la copia della concessione,
autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori. L’Amministrazione
può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell’agevolazione
in esame; il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, la cui sottoscrizione
può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento
di identità del sottoscrittore, in cui sono evidenziate la data di inizio dei
lavori ed attestate la circostanza che gli interventi di ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa
fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai
sensi della normativa edilizia vigente (nel caso di specie la legge regionale
n. 1/2004).