IRPEF - DETRAZIONI PER CARICHI DI
FAMIGLIA - SOGGETTI NON RESIDENTI - DECRETO 2 AGOSTO 2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
210 del 10 settembre 2007 è stato pubblicato il
decreto 2 agosto 2007, n. 149, recante “Regolamento concernente le
detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti di cui all’art.
1, comma 1324, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “ (Legge Finanziaria 2007).
Il decreto in commento
detta la disciplina cui attenersi per poter riconoscere ai soggetti non
residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per i
carichi di famiglia disciplinate dall’art. 12 del Testo Unico in materia di
Imposte sui Redditi (in deroga a quanto stabilito dall’art. 24 del medesimo
Testo Unico, che a regime prevede la non spettanza di dette detrazioni per i
non residenti).
In particolare, i cittadini
residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente
all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nell’elenco contenuto nel D.
M. 4 settembre 1996 (la sola Norvegia risulta essere tra i Paesi inclusi nel
predetto elenco e aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo) possono
fruire del beneficio fiscale attestando mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà:
- il grado di parentela del
familiare per il quale si intende chiedere la detrazione e il mese in cui sono
verificate o cessate le condizioni richieste per essere fiscalmente a carico;
- che il familiare possiede
un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei
redditi prodotti anche fuori dallo Stato di residenza, non superiore a 2.840,51
euro (per l’intero periodo d’imposta);
- di non godere di benefici
fiscali connessi ai carichi di famiglia nel Paese di residenza o in altri
Paesi.
Per i soggetti residenti in
uno Stato diverso da quelli sopra citati, invece, l’attestazione è costituita
alternativamente da:
- documentazione originale
prodotta dall’Autorità consolare del Paese di origine, tradotta in italiano e
asseverata da parte del Prefetto competente per territorio;
- documentazione
validamente formata dal Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal
Consolato italiano nel Paese di origine;
- documentazione con
apposizione dell’Apostille , per i soggetti
provenienti da Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Ai sensi dell’art. 3 del
decreto in oggetto, se le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute
dal sostituto di imposta la documentazione sopraindicata costituisce parte
integrante della consueta dichiarazione di spettanza delle detrazioni.
Di seguito si pubblicano
l’elenco degli Stati aderenti alla
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961:
Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia,
Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia,
Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa,
Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras,
Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan,
Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao,
Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia,
Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint
Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San
Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud
Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela.