IRPEF - DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - SOGGETTI NON RESIDENTI - DECRETO 2 AGOSTO 2007

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 è stato pubblicato il  decreto 2 agosto 2007, n. 149, recante “Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti di cui all’art. 1, comma 1324, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “ (Legge Finanziaria 2007).

Il decreto in commento detta la disciplina cui attenersi per poter riconoscere ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per i carichi di famiglia disciplinate dall’art. 12 del Testo Unico in materia di Imposte sui Redditi (in deroga a quanto stabilito dall’art. 24 del medesimo Testo Unico, che a regime prevede la non spettanza di dette detrazioni per i non residenti).

In particolare, i cittadini residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nell’elenco contenuto nel D. M. 4 settembre 1996 (la sola Norvegia risulta essere tra i Paesi inclusi nel predetto elenco e aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo) possono fruire del beneficio fiscale attestando mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- il grado di parentela del familiare per il quale si intende chiedere la detrazione e il mese in cui sono verificate o cessate le condizioni richieste per essere fiscalmente a carico;

- che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dallo Stato di residenza, non superiore a 2.840,51 euro (per l’intero periodo d’imposta);

- di non godere di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia nel Paese di residenza o in altri Paesi.

Per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli sopra citati, invece, l’attestazione è costituita alternativamente da:

- documentazione originale prodotta dall’Autorità consolare del Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata da parte del Prefetto competente per territorio;

- documentazione validamente formata dal Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine;

- documentazione con apposizione dell’Apostille , per i soggetti provenienti da Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. 

Ai sensi dell’art. 3 del decreto in oggetto, se le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute dal sostituto di imposta la documentazione sopraindicata costituisce parte integrante della consueta dichiarazione di spettanza delle detrazioni.

 

Di seguito si pubblicano l’elenco degli  Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961:

Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela.